Art. 25
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speciali 1. Nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni non si applicano le disposizioni dei titoli II e V del libro VI del codice di procedura penale. 2. Le disposizioni del titolo III del libro VI del codice di procedura penale si applicano solo se e' possibile compiere gli accertamenti previsti dall'articolo 9 e assicurare al minorenne l'assistenza prevista dall'articolo 12. ((2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, il pubblico ministero puo' procedere al giudizio direttissimo anche nei confronti del minorenne accompagnato a norma dell'articolo 18-bis.))
Testo vigente dal 15 febbraio 1991 al 26 luglio 2008 · versione 1 su Normattiva