Art. 25
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[1]speciali
[2]1. Nel procedimento davanti al ((tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)) non si applicano le disposizioni dei titoli II e V del libro VI del codice di procedura penale. 17 2. Le disposizioni del titolo III del libro VI del codice di procedura penale si applicano solo se e' possibile compiere gli accertamenti previsti dall'articolo 9 e assicurare al minorenne l'assistenza prevista dall'articolo 12. 2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, il pubblico ministero puo' procedere al giudizio direttissimo anche nei confronti del minorenne accompagnato a norma dell'articolo 18-bis. 2-ter. Il pubblico ministero non puo' procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui cio' pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
17Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".
Testo vigente dal 18 ottobre 2022 al 5 luglio 2024 · versione 17 su Normattiva