Art. 25

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[1]speciali

[2]1. Nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni non si applicano le disposizioni dei titoli II e V del libro VI del codice di procedura penale. 2. Le disposizioni del titolo III del libro VI del codice di procedura penale si applicano solo se e' possibile compiere gli accertamenti previsti dall'articolo 9 e assicurare al minorenne l'assistenza prevista dall'articolo 12. 2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, il pubblico ministero puo' procedere al giudizio direttissimo anche nei confronti del minorenne accompagnato a norma dell'articolo 18-bis. ((2-ter. Il pubblico ministero non puo' procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui cio' pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore.))

Testo vigente dal 26 luglio 2008 al 18 ottobre 2022 · versione 13 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art25 · fonte su Normattiva