Art. 38

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Procedimento davanti al tribunale per i minorenni 1. Nei casi previsti dall'articolo 37 il tribunale per i minorenni procede al giudizio sulla pericolosita' nelle forme previste dall'articolo 678 del codice di procedura penale e decide con sentenza, sentiti il minorenne, l'esercente la potesta' dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi indicati nell'articolo 6. Nel corso del procedimento puo' modificare o revocare la misura applicata a norma dell'articolo 37 comma 1 o applicarla in via provvisoria. 2. Con la sentenza il tribunale per i minorenni applica la misura di sicurezza se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988 al 18 ottobre 2022 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art38 · fonte su Normattiva