Art. 38

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Procedimento davanti al ((tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)) 17 1. Nei casi previsti dall'articolo 37 il ((tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)) procede al giudizio sulla pericolosita' nelle forme previste dall'articolo 678 del codice di procedura penale e decide con sentenza, sentiti il minorenne, l'esercente la potesta' dei genitori, l'eventuale affidatario e i servizi indicati nell'articolo 6. Nel corso del procedimento puo' modificare o revocare la misura applicata a norma dell'articolo 37 comma 1 o applicarla in via provvisoria. 17 2. Con la sentenza il ((tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie)) applica la misura di sicurezza se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 37 comma 2. 17

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

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Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 49, comma 1) che "Le disposizioni previste dalla sezione settima del capo IV hanno effetto decorsi due anni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai procedimenti introdotti successivamente a tale data".

Testo vigente dal 18 ottobre 2022 al 5 luglio 2024 · versione 17 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art38 · fonte su Normattiva