Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario

Art. 17 — Delega al Governo per il passaggio delle Funzioni e del personale statali alle Regioni

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Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per regolare, simultaneamente per tutte le Regioni, il passaggio alle Regioni, ai sensi della disposizione VIII transitoria della Costituzione, delle funzioni ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione e del relativo personale dipendente dallo Stato, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione saranno trasferite alle Regioni. Nelle stesse materie resta riservata allo Stato la funzione di indirizzo e di coordinamento delle attivita' delle Regioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali; saranno altresi' stabiliti vincoli atti a garantire l'inalienabilita', l'indisponibilita' e la destinazione dei beni di cui alla prima parte del comma quinto dell'articolo 11, quando cio' sia necessario alla tutela degli interessi generali dello Stato in rapporto alla natura dei beni;
  • b)il trasferimento delle funzioni statali alle Regioni avverra' per settori organici di materie e dovra' effettuarsi mediante il trasferimento degli uffici periferici dello Stato. Qualora gli uffici stessi siano titolari anche di competenze statali residue e le funzioni trasferite siano prevalenti, si provvede, di massima, alla delega ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, ferma restando, in ogni caso, la necessita' di regolare i rapporti finanziari tra Stato e Regioni secondo le disposizioni degli articoli 8 e 18 della presente legge e di prevedere i rimedi da esperire in caso di inattivita' degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate;
  • c)per ciascuna delle funzioni statali attribuite alle Regioni verra' stabilito il contingente del personale statale, anche delle amministrazioni centrali, da trasferire alle Regioni stesse, riducendosi contemporaneamente e corrispondentemente i ruoli organici delle Amministrazioni statali interessate;
  • d)nel trasferimento delle funzioni di cui sopra dovranno essere rispettate le esigenze dell'autonomia e del decentramento, ai sensi degli articoli 5 e 118 della Costituzione; conservando, comunque, alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni di interesse esclusivamente locale, decentrate dalle norme vigenti, fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative tra gli enti locali. Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti e con quelli per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica, e con l'obbligo di sentire preventivamente le Regioni, le quali potranno comunicare le proprie osservazioni entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine, le norme verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni delle Regioni, al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. L'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e' sostituito dal seguente: "L'emanazione di norme legislative da parte delle Regioni nelle materie stabilite dall'articolo 117 della Costituzione si svolge nei limiti dei principi fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti. Le Regioni esercitano la predetta funzione legislativa ad emanazione avvenuta dei corrispondenti decreti previsti dal primo comma dell'articolo 17 della legge concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario, o comunque dopo un biennio dall'entrata in vigore della predetta legge. Entro lo stesso biennio, in attuazione della IX disposizione transitoria della Costituzione, la Repubblica adegua la propria legislazione alle competenze legislative attribuite alle Regioni".

Testo in vigore dal 22 maggio 1970 al 1 aprile 1997

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 39/1971

    Questione infondata
    4 marzo 1971

    Secondo l'art. 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, leggi-cornice erano pregiudizialmente necessarie - eccezion fatta per alcune materie indicate nel secondo comma - affinché le regioni potessero iniziare a legiferare, mentre in base all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, i principi delimitanti materia per materia la potestà legislativa regionale possono anche desumersi dalla legislazione vigente e possono altresì - naturalmente, ed anzi preferibilmente - essere formulati in apposite disposizioni legislative, senza però che a queste sia comunque cronologicamente subordinata la legislazione regionale: la quale viene tuttavia condizionata al previo trasferimento delle funzioni, a norma dell'VIII disp. trans. della Costituzione, da effettuarsi con decreti legislativi sulla base della delega contenuta nella stessa legge n. 281, per il cui esercizio è prescritto il termine di un biennio.

    Art. 115 cost. · Art. 117 cost. · Art. 119 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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