Art. 36 — Agevolazioni fiscali per trasferimenti e permute
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Sino al 30 giugno 1962, nei territori montani i trasferimenti di proprieta' e gli atti di permuta di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpagnamento di piccole proprieta' coltivatrici, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 500. La rispondenza dell'atto allo scopo dell'arrotondamento o dell'accorpamento, e' accertata da certificato dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 marzo 1956, n. 266
4La L. 26 marzo 1956, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che in luogo del certificato richiesto ai sensi del presente articolo, puo' essere prodotta una attestazione provvisoria dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato medesimo.
Testo in vigore dal 5 maggio 1956 al 20 settembre 2025
