Art. 36 — Agevolazioni fiscali per trasferimenti e permute
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 febbraio 1955 al 5 maggio 1956. Leggi il testo vigente →
Sino al 30 giugno 1962, nei territori montani i trasferimenti di proprieta' e gli atti di permuta di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpagnamento di piccole proprieta' coltivatrici, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 500. ((La rispondenza dell'atto allo scopo dell'arrotondamento o dell'accorpamento, e' accertata da certificato dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste)).
Testo in vigore dal 24 febbraio 1955 al 5 maggio 1956
