Provvedimenti in favore dei territori montani

Art. 8 — Agevolazioni fiscali

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Ai territori montani sono estese, in ogni tempo e con le stesse modalita', le agevolazioni fiscali in materia di imposta terreni e di imposta sui redditi agrari, previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12, per i terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare, nonche' la esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura, limitatamente ai terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare. 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

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La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 30 dicembre 1985, n. 370 (in G.U. 1a s.s. 08/01/1986, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nelle parti in cui non prevede l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura anche per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del mare.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1986 al 20 settembre 2025

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 370/1985

    Ha colpito questo articolo
    30 dicembre 1985

    Non è dato rinvenire alcuna ragionevole giustificazione nell'escludere l'esonero dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura per i terreni che, pur se a quota inferiore ai 700 metri sul livello del mare, presentano tuttavia sia i requisiti di altitudine, sie le imprescindibili (e talora addirittura in sé sufficienti) caratteristiche di bassa redditività, dalla stessa legge contestualmente stabiliti perché un territorio venga considerato montano. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 3 Cost. - gli artt. 8, legge 25 luglio 1952, n. 991 (provvedimenti in favore dei territori montani) e 7, d.l. 23 dicembre 1977, n. 942 (provvedimenti in materia previdenziale), convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, nelle parti in cui non prevedono l'esonero dal versamento dei detti contributi anche per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del mare.

    Art. 8 Provvedimenti in favore dei territori montani · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 8 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 86/1984

    Questione inammissibile
    29 marzo 1984

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 legge 25 luglio 1952 n. 991 e 7 legge 27 febbraio 1978 n. 41, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 44 Cost. dal Pretore di Foggia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 ma…

    Art. 3 cost. · Art. 44 cost. · Art. 8 Provvedimenti in favore dei territori montani · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 gennaio 1986

Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1952 al 9 gennaio 1986.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 30 dicembre 1985, n. 370 (in G.U. 1a s.s. 08/01/1986, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nelle parti in cui non prevede l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura anche per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del mare.

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urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art8 · fonte del testo