Art. 8 — Agevolazioni fiscali
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Ai territori montani sono estese, in ogni tempo e con le stesse modalita', le agevolazioni fiscali in materia di imposta terreni e di imposta sui redditi agrari, previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12, per i terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare, nonche' la esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura, limitatamente ai terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte costituzionale
7La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 30 dicembre 1985, n. 370 (in G.U. 1a s.s. 08/01/1986, n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nelle parti in cui non prevede l'esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura anche per i terreni compresi in territori montani ubicati ad altitudine inferiore ai 700 metri sul livello del mare.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1986 al 20 settembre 2025
