Art. 8 — Agevolazioni fiscali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1952 al 9 gennaio 1986. Leggi il testo vigente →
Ai territori montani sono estese, in ogni tempo e con le stesse modalita', le agevolazioni fiscali in materia di imposta terreni e di imposta sui redditi agrari, previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 12, per i terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare, nonche' la esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura, limitatamente ai terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare.
Testo in vigore dal 31 luglio 1952 al 9 gennaio 1986
