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I datori di lavoro soggetti alla disciplina dell'avviamento al lavoro debbono comunicare, entro cinque giorni, al competente Ufficio, il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro. I datori di lavoro dell'agricoltura nolo sono tenuti alla comunicazione di cui ai precedente comma quando si tratti di braccianti giornalieri.

Testo in vigore dal 1 giugno 1949 al 30 gennaio 2003

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 66/1958

    Questione infondata
    1 dicembre 1958

    Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata già ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2 e 4 Cost. - degli artt. 8, 13 e 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sull'obbligo dei lavoratori di iscrizione nelle liste di collocamento del Comune di residenza e di assunzione da parte dei datori di lavoro tramite il competente ufficio di collocamento). Cfr.: sent. n. 53 del 9 aprile 1957.

    Art. 2 cost. · Art. 4 cost. · Art. 3 cost. · Art. 16 cost.

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  • Ordinanza n. 11/1958

    Questione infondata
    11 marzo 1958

    dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con le predette ordinanze e ordina la restituzione degli atti ai Pretori di Mazzarino, Vitulano e Modica. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1958. GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE…

    Art. 1 cost. · Art. 2 cost. · Art. 4 cost. · Art. 36 cost.

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  • Ordinanza n. 12/1958

    Questione infondata
    11 marzo 1958

    Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata già ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4 e 16 Cost. - degli artt. 13, 21 e 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, riguardanti l'obbligo dei datori di lavoro di assumere il personale tramite gli uffici di collocamento e di comunicare tempestivamente agli stessi uffici la cessazione del rapporto di lavoro). Cfr.: sent. n. 53 del 9 aprile 1957.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 16 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art21 · fonte del testo