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I datori di lavoro soggetti alla disciplina dell'avviamento al lavoro debbono comunicare, entro cinque giorni, al competente Ufficio, il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro. I datori di lavoro dell'agricoltura nolo sono tenuti alla comunicazione di cui ai precedente comma quando si tratti di braccianti giornalieri.
Testo in vigore dal 1 giugno 1949 al 30 gennaio 2003
