Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 giugno 1949 al 5 marzo 1952. Leggi il testo vigente →

I lavoratori disoccupati possono chiedere di essere ammessi al lavoro nei cantieri-scuola in qualita' di lavoratori volontari, entro il numero massimo dei posti e per la durata che, per ciascun cantiere, sono stabiliti, sentiti i proponenti degli stessi, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'iscrizione ai cantieri-scuola avviene su domanda dell'interessato, diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima, occupazione, che, d'intesa con la Direzione dei cantieri stessi, provvede alla selezione ed all'avviamento. I lavoratori hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, a lire 300 giornaliere. Qualora non abbiano diritto a tale sussidio, percepiranno, oltre le lire 300, una indennita' pari a lire 200 se celibi, a lire 300 se coniugati, nonche', per ogni tre mesi di servizio assiduo ed operoso, un ulteriore premio di lire 3000 corrisposto a giudizio insindacabile del direttore del cantiere. Le spese riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei cantieri-scuola e le indennita' ai lavoratori in essi avviati sono a carico del Fondo di cui all'art. 62.

Testo in vigore dal 1 giugno 1949 al 5 marzo 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 67/1964

    Questione infondata
    30 giugno 1964

    L'organizzazione e il funzionamento dei cantieri-scuola, previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, (art. 61, modificato dalla legge 2 febbraio 1952, n. 54) rientra nell'ambito delle finalità di assistenza sociale, e non nel rapporto di lavoro, perché il lavoratore mantiene, durante la sua attività nel cantiere-scuola, lo status di lavoratore disoccupato; l'indennità che egli percepisce non è a carico di una impresa, ma del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori previsto dall'art. 62 stessa legge; la creazione dei cantieri-scuola è prevista al fine sociale di alleviare la disoccupazione (art. 59) e di favorire l'esercizio e il perfezionamento delle attività lavorative anche mediante l'istruzione professionale. Il rapporto tra il lavoratore e il cantiere scuola non è perciò regolato dall'art. 36, ma dall'art. 38 Cost., anche se il legislatore deve tener conto, nella determinazione della misura dell'indennità e dei premi, delle condizioni concrete della vita economica, intesi come elementi concorrenti nella disciplina complessiva del rapporto assistenziale; del bisogno di assicurare la bontà della esecuzione delle opere pubbliche eseguite dai cantieri; della esigenza che i cantieri non influenzino il mercato del lavoro oltre i limiti propri alla loro funzione. Di conseguenza non è fondata la questione della legittimità costituzionale dell'art. 61, comma secondo e terzo, della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificato dall'art. unico della legge 2 febbraio 1952, n. 54, in relazione all'art. 36 della Costituzione.

    Art. 36 cost. · Art. 61 Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1949-04-29;264~art61 · fonte del testo