Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 giugno 1949 al 5 marzo 1952. Leggi il testo vigente →
I lavoratori disoccupati possono chiedere di essere ammessi al lavoro nei cantieri-scuola in qualita' di lavoratori volontari, entro il numero massimo dei posti e per la durata che, per ciascun cantiere, sono stabiliti, sentiti i proponenti degli stessi, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'iscrizione ai cantieri-scuola avviene su domanda dell'interessato, diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima, occupazione, che, d'intesa con la Direzione dei cantieri stessi, provvede alla selezione ed all'avviamento. I lavoratori hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, a lire 300 giornaliere. Qualora non abbiano diritto a tale sussidio, percepiranno, oltre le lire 300, una indennita' pari a lire 200 se celibi, a lire 300 se coniugati, nonche', per ogni tre mesi di servizio assiduo ed operoso, un ulteriore premio di lire 3000 corrisposto a giudizio insindacabile del direttore del cantiere. Le spese riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei cantieri-scuola e le indennita' ai lavoratori in essi avviati sono a carico del Fondo di cui all'art. 62.
Testo in vigore dal 1 giugno 1949 al 5 marzo 1952
