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((Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere ai Comuni un contributo costante per trentacinque anni nella misura del 4,50 per cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per la costruzione e il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i Comuni stessi, le frazioni, borgate e contrade che ne siano sprovviste)).

Testo in vigore dal 2 settembre 1954 al 25 agosto 1961

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 settembre 1954

Confronto con la versione in vigore dal 3 settembre 1949 al 2 settembre 1954. 8 parole tolte, 11 parole aggiunte.

Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere ai tolto: comuni aggiunto: Comuni un contributo costante per trentacinque anni nella misura del 4,50 per cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per la costruzione tolto: o aggiunto: e il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i tolto: comuni stessi e le frazioni aggiunto: Comuni stessi, le frazioni, borgate e contrade che ne siano tolto: provvisti aggiunto: sprovviste.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-08-03;589~art10 · fonte del testo