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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere ai comuni contributo costante per trentacinque anni nella misura del 4,50 per cento della parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per la costruzione o il completamento delle opere occorrenti per fornire di energia elettrica i comuni stessi e le frazioni che ne siano provvisti.

Testo in vigore dal 3 settembre 1949 al 2 settembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1949-08-03;589~art10 · fonte del testo