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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuto necessaria nelle seguenti misure:

  • 1)del 4,50 per cento per la costruzione o il completamento delle strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete i comuni e le frazioni isolati nonche' delle strade di accesso dal capoluogo alla stazione ferroviaria piu' vicina, quando il comune e' sprovvisto di allacciamento rotabile alla ferrovia entro il limite di venticinque chilometri;
  • 2)del 4 per cento per la costruzione o il completamento delle strade provinciali gia' classificate nella 1ª o nella 2ª serie;
  • 3)del 3 per cento per la costruzione o il completamento delle strade provinciali gia' classificate nella 3ª serie;
  • 4)dell'1 per cento per la costruzione o il completamento delle strade comunali obbligatorie gia' iniziate o classificate. Per le strade provinciali non classificate di serie potra' concedersi un contributo del 4 per cento o del 3 pero cento a seconda, della maggiore o minore importanza da riconoscere con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il contributo di cui ai precedenti commi puo' essere elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, quando si tratti di strade da costruire o completare dalle province o dai comuni dell'Italia meridionale ed insulare. Per tutte le altre strade previste nel decreto-legge luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1371, modificato dal decreto luogotenenziale 8 maggio 1919, n. 877, e non contemplate nei commi precedenti puo' essere concesso un contributo per trentacinque anni del 2 per cento della spesa riconosciuta necessaria.

Testo in vigore dal 3 settembre 1949 al 24 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1949-08-03;589~art2 · fonte del testo