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A favore di comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, che provvedono alla costruzione di ospedali, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria, quando i comuni siano sprovvisti di tali opere o queste, su proposta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, siano dichiarate tecnicamente idonee, e non suscettibili di miglioramento con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per i lavori pubblici, nella seguente misura:

  • 1)del 4 per cento nei comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 200.000.000;
  • 2)del 3 per cento nei comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 350.000.000;
  • 3)del 2 per cento nei comuni con oltre 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 450.000.000. Lo stesso contributo di cui al precedente n. 3) puo' essere concesso per le opere ospitaliere di competenza delle Amministrazioni provinciali, senza limiti di popolazione e fino al limite di spesa di L. 500.000.000. Il contributo di cui ai precedenti commi puo' essere concesso nella spesa per il completamento di ospedali, quando le opere di completamento siano necessarie per la funzionalita' delle parti gia' costruite. Nel caso di consorzi, il contributo e' concesso tenendo conto del comune avente il maggior numero di abitanti. ((Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle Istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17 luglio 1890, e successive modificazioni, quando costruiscano ospedali senza fine di lucro ovvero edifici destinati alla assistenza della prima infanzia, alla istruzione e alla educazione dei fanciulli poveri, nonche' al ricovero degli invalidi e vecchi indigenti, per conto delle Province e dei Comuni, sempre che la loro utilita' sia riconosciuta ai fini della presente legge con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro)). A favore dei comuni che provvedono all'esecuzione di altre opere igienico-sanitarie e particolarmente mattatoi, lavatoi, bagni pubblici e ambulatori, e' concesso un contributo costante per trentacinque anni del 2,50 per cento nella spesa riconosciuta necessaria e fino al limite di spesa di L. 50.000.000 per ciascuna, opera.

Testo in vigore dal 2 settembre 1954 al 11 aprile 1968

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 2 settembre 1954

Confronto con la versione in vigore dal 3 settembre 1949 al 2 settembre 1954. 14 parole tolte, 22 parole aggiunte.

… numero di abitanti. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle tolto: istituzioni aggiunto: Istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17 luglio 1890 tolto: e successive sueaggiunto: , e successive modificazioni, quando costruiscano ospedali senza fine di lucro ovvero edifici destinati allatolto: , assistenza, aggiunto: assistenza della prima infanzia, alla istruzione tolto: ed educazione di fanciulli poveri aggiunto: e alla educazione dei fanciulli poveri, nonche' al ricovero degli invalidi e vecchi indigenti, per conto delle tolto: province e dei comuni aggiunto: Province e dei Comuni, sempre che la loro utilita' sia riconosciutatolto: , ai fini della presente leggetolto: , con decreto del Ministro per i lavori pubbliciaggiunto: , di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro. A favore dei …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-08-03;589~art4 · fonte del testo