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A favore di comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, che provvedono alla costruzione di ospedali, il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria, quando i comuni siano sprovvisti di tali opere o queste, su proposta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, siano dichiarate tecnicamente idonee, e non suscettibili di miglioramento con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per i lavori pubblici, nella seguente misura:
- 1)del 4 per cento nei comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 200.000.000;
- 2)del 3 per cento nei comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 350.000.000;
- 3)del 2 per cento nei comuni con oltre 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di L. 450.000.000. Lo stesso contributo di cui al precedente n. 3) puo' essere concesso per le opere ospitaliere di competenza delle Amministrazioni provinciali, senza limiti di popolazione e fino al limite di spesa di L. 500.000.000. Il contributo di cui ai precedenti commi puo' essere concesso nella spesa per il completamento di ospedali, quando le opere di completamento siano necessarie per la funzionalita' delle parti gia' costruite. Nel caso di consorzi, il contributo e' concesso tenendo conto del comune avente il maggior numero di abitanti. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17 luglio 1890 e successive sue modificazioni, quando costruiscano ospedali senza fine di lucro ovvero edifici destinati alla, assistenza, della prima infanzia, alla istruzione ed educazione di fanciulli poveri per conto delle province e dei comuni, sempre che la loro utilita' sia riconosciuta, ai fini della presente legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro. A favore dei comuni che provvedono all'esecuzione di altre opere igienico-sanitarie e particolarmente mattatoi, lavatoi, bagni pubblici e ambulatori, e' concesso un contributo costante per trentacinque anni del 2,50 per cento nella spesa riconosciuta necessaria e fino al limite di spesa di L. 50.000.000 per ciascuna, opera.
Testo in vigore dal 3 settembre 1949 al 2 settembre 1954
