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Alle spese occorrenti pel mantenimento, l'educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane di cui all'articolo 1, concorreranno:
- a)il patrimonio della fondazione;
- b)i lasciti, le donazioni ed in generale qualunque altro provento straordinario che l'Istituto possa ricevere;
- c)gli accrescimenti che subira' il patrimonio della fondazione col residuo delle entrate ordinarie, che sara' in fine d'anno capitalizzato;
- d)le elargizioni degli ordini dei medici, di altre associazioni di sanitari e di qualunque persona fisica o morale;
- e)il contributo obbligatorio di tutti i medici, chirurghi, veterinari, farmacisti esercenti nel Regno, agli stipendi di pubbliche Amministrazioni, stabilito, per ciascuno, in annue lire cinque, pagabili in un'unica rata alla fine del mese di marzo, a principiare dal 1902;
- f)il contributo volontario di tutti gli altri sanitari liberamente esercenti, nella misura e con le norme di cui al precedente comma.
Testo in vigore dal 13 luglio 1901 al 4 agosto 1911
