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[1]Alle spese occorrenti pel mantenimento, l'educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane di cui all'articolo 1, concorreranno:
- a)il patrimonio della fondazione;
- b)i lasciti, le donazioni e in generale qualunque altro provento straordinario che l'Istituto possa ricevere;
- c)gli accrescimenti che subira' il patrimonio della fondazione col residuo delle entrate ordinarie, che sara' in fine d'anno capitalizzato;
- d)le elargizioni degli ordini dei medici, di altre Associazioni di sanitari e di qualunque persona fisica e morale;
[2]((e) il contributo obbligatorio di tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella misura e con modalita' di versamento fissate dal Consiglio di amministrazione della fondazione con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni));
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, convertito con modificazioni dalla L. 4 ottobre 1920, n. 1476, nel modificare l'articolo unico della L. 2 luglio 1911, n. 725, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Dal 1° gennaio 1919 il contributo obbligatorio stabilito dalla legge 2 luglio 1911, n. 725, a favore del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani con sede in Perugia, e' elevato da lire sei a lire ventiquattro annue".
Il Regio D.L. 3 marzo 1927, n. 331, convertito senza modificazioni dalla L. 23 giugno 1927, n. 1427, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del D.L. Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, convertito con modificazioni dalla L. 4 ottobre 1920, n. 1476, che a sua volta modifica l'articolo unico, comma 1 della L. 2 luglio 1911, n. 725, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, commi 1 e 2) che "Dal 1° gennaio 1927 il contributo annuo obbligatorio stabilito dalla legge 4 ottobre 1920, n. 1476, a favore dell'Opera pia nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia (Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani) e' elevato da L. 24 a L. 60. A decorrere dall'esercizio finanziario 1927-1928 il contributo governativo stabilito con la citata legge 4 ottobre 1920, n. 1476, a favore del predetto istituto e' elevato da L. 20,000 a L. 50,000".
Testo in vigore dal 1 gennaio 2007 al 21 giugno 2007
