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((Alle spese occorrenti pel mantenimento, l'educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane di cui all'articolo 1, concorreranno:
- a)il patrimonio della fondazione;
- b)i lasciti, le donazioni e in generale qualunque altro provento straordinario che l'Istituto possa ricevere;
- c)gli accrescimenti che subira' il patrimonio della fondazione col residuo delle entrate ordinarie, che sara' in fine d'anno capitalizzato;
- d)le elargizioni degli ordini dei medici, di altre Associazioni di sanitari e di qualunque persona fisica e morale;
- e)il contributo obbligatorio di tutti i medici, veterinari, farmacisti esercenti nel Regno, agli stipendi di pubbliche amministrazioni, stabilito per ciascuno, in annue lire sei, a principiare dal 1° gennaio 1911, pagabili nei modi stabiliti negli articoli seguenti;
- f)il contributo volontario di tutti gli altri sanitari liberamente esercenti, nella misura e con le norme di cui al precedente comma)).
Testo in vigore dal 4 agosto 1911 al 23 ottobre 1920
