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Alle spese occorrenti pel mantenimento, l'educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane di cui all'articolo 1, concorreranno:
- a)il patrimonio della fondazione;
- b)i lasciti, le donazioni e in generale qualunque altro provento straordinario che l'Istituto possa ricevere;
- c)gli accrescimenti che subira' il patrimonio della fondazione col residuo delle entrate ordinarie, che sara' in fine d'anno capitalizzato;
- d)le elargizioni degli ordini dei medici, di altre Associazioni di sanitari e di qualunque persona fisica e morale;
- e)il contributo obbligatorio di tutti i medici, veterinari, farmacisti esercenti nel Regno, agli stipendi di pubbliche amministrazioni, stabilito per ciascuno, in annue lire sei, a principiare dal 1° gennaio 1911, pagabili nei modi stabiliti negli articoli seguenti;
- f)il contributo volontario di tutti gli altri sanitari liberamente esercenti, nella misura e con le norme di cui al precedente comma. 2 3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, convertito con modificazioni dalla L. 4 ottobre 1920, n. 1476, nel modificare l'articolo unico della L. 2 luglio 1911, n. 725, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Dal 1° gennaio 1919 il contributo obbligatorio stabilito dalla legge 2 luglio 1911, n. 725, a favore del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani con sede in Perugia, e' elevato da lire sei a lire ventiquattro annue".
Il Regio D.L. 3 marzo 1927, n. 331, convertito senza modificazioni dalla L. 23 giugno 1927, n. 1427, nel modificare l'articolo unico, comma 1 del D.L. Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, convertito con modificazioni dalla L. 4 ottobre 1920, n. 1476, che a sua volta modifica l'articolo unico, comma 1 della L. 2 luglio 1911, n. 725, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, commi 1 e 2) che "Dal 1° gennaio 1927 il contributo annuo obbligatorio stabilito dalla legge 4 ottobre 1920, n. 1476, a favore dell'Opera pia nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia (Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani) e' elevato da L. 24 a L. 60. A decorrere dall'esercizio finanziario 1927-1928 il contributo governativo stabilito con la citata legge 4 ottobre 1920, n. 1476, a favore del predetto istituto e' elevato da L. 20,000 a L. 50,000".
Testo in vigore dal 7 aprile 1927 al 1 gennaio 2003
