Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 ottobre 1920 al 7 aprile 1927. Leggi il testo vigente →
Alle spese occorrenti pel mantenimento, l'educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane di cui all'articolo 1, concorreranno:
- a)il patrimonio della fondazione;
- b)i lasciti, le donazioni e in generale qualunque altro provento straordinario che l'Istituto possa ricevere;
- c)gli accrescimenti che subira' il patrimonio della fondazione col residuo delle entrate ordinarie, che sara' in fine d'anno capitalizzato;
- d)le elargizioni degli ordini dei medici, di altre Associazioni di sanitari e di qualunque persona fisica e morale;
- e)il contributo obbligatorio di tutti i medici, veterinari, farmacisti esercenti nel Regno, agli stipendi di pubbliche amministrazioni, stabilito per ciascuno, in annue lire sei, a principiare dal 1° gennaio 1911, pagabili nei modi stabiliti negli articoli seguenti;
- f)il contributo volontario di tutti gli altri sanitari liberamente esercenti, nella misura e con le norme di cui al precedente comma. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, convertito con modificazioni dalla L. 4 ottobre 1920, n. 1476, nel modificare l'articolo unico della L. 2 luglio 1911, n. 725, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Dal 1° gennaio 1919 il contributo obbligatorio stabilito dalla legge 2 luglio 1911, n. 725, a favore del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani con sede in Perugia, e' elevato da lire sei a lire ventiquattro annue".
Testo in vigore dal 23 ottobre 1920 al 7 aprile 1927
