Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 ottobre 1920 al 7 aprile 1927. Leggi il testo vigente →

Alle spese occorrenti pel mantenimento, l'educazione e l'istruzione degli orfani e delle orfane di cui all'articolo 1, concorreranno:

  • a)il patrimonio della fondazione;
  • b)i lasciti, le donazioni e in generale qualunque altro provento straordinario che l'Istituto possa ricevere;
  • c)gli accrescimenti che subira' il patrimonio della fondazione col residuo delle entrate ordinarie, che sara' in fine d'anno capitalizzato;
  • d)le elargizioni degli ordini dei medici, di altre Associazioni di sanitari e di qualunque persona fisica e morale;
  • e)il contributo obbligatorio di tutti i medici, veterinari, farmacisti esercenti nel Regno, agli stipendi di pubbliche amministrazioni, stabilito per ciascuno, in annue lire sei, a principiare dal 1° gennaio 1911, pagabili nei modi stabiliti negli articoli seguenti;
  • f)il contributo volontario di tutti gli altri sanitari liberamente esercenti, nella misura e con le norme di cui al precedente comma. 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il D.L. Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, convertito con modificazioni dalla L. 4 ottobre 1920, n. 1476, nel modificare l'articolo unico della L. 2 luglio 1911, n. 725, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Dal 1° gennaio 1919 il contributo obbligatorio stabilito dalla legge 2 luglio 1911, n. 725, a favore del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani con sede in Perugia, e' elevato da lire sei a lire ventiquattro annue".

Testo in vigore dal 23 ottobre 1920 al 7 aprile 1927

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 190/2007

    Ha colpito questo articolo
    14 giugno 2007

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, lettera e), della legge 7 luglio 1901, n. 306 (Provvedimenti pel Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia), quale sostituito dall'art. 52, comma 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria del 2003), nella parte in cui prevede…

    Art. 2 Provvedimenti per il Collegio-Convitto per i figli orfani dei sanitari italiani in Perugia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 ottobre 1920

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1911 al 23 ottobre 1920.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1725, convertito con modificazioni dalla L. 4 ottobre 1920, n. 1476, nel modificare l'articolo unico della L. 2 luglio 1911, n. 725, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Dal 1° gennaio 1919 il contributo obbligatorio stabilito dalla legge 2 luglio 1911, n. 725, a favore del Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani con sede in Perugia, e' elevato da lire sei a lire ventiquattro annue".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1901-07-07;306~art2 · fonte del testo

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