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Ai fini della determinazione del limite stabilito dall'art. 2, sono inefficaci di diritto nei confronti dell'Opera i conferimenti in societa' ed i trasferimenti dipendenti da atti a titolo gratuito - escluse le donazioni in contemplazione di matrimonio e le donazioni fatte a favore di enti morali di beneficenza, di assistenza e di istruzione - stipulati dopo il 1 gennaio 1948, nonche' quelli dipendenti da atti a titolo oneroso a favore dei figli, conclusi dopo la stessa data. Del pari sono inefficaci i trasferimenti dipendenti da atti a titolo oneroso a favore di persone diverse dai figli, stipulati dopo il 15 novembre 1949. L'Opera e' inoltre legittimata a proporre - sempre ai fini del limite stabilito nell'art. 2 - azione per la dichiarazione di simulazione di atti a titolo oneroso stipulati fra il 1 gennaio 1948 e il 15 novembre 1949. L'azione prevista nel precedente comma si prescrive nel termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 20 maggio 1950 al 29 ottobre 1950

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 73/1958

    Parametro
    6 dicembre 1958

    dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza delle Sezioni unite della Corte di cassazione in data 22 giugno 1957 sulla legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1951, n. 1490, in relazione all'art. 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della C…

    Art. 76 cost. · Art. 27 Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-05-12;230~art27 · fonte del testo