Art. 27
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Ai fini della determinazione del limite stabilito dall'art. 2, sono inefficaci di diritto nei confronti dell'Opera i conferimenti in societa' ed i trasferimenti dipendenti da atti a titolo gratuito - escluse le donazioni in contemplazione di matrimonio e le donazioni fatte a favore di enti morali di beneficenza, di assistenza e di istruzione - stipulati dopo il 1 gennaio 1948, nonche' quelli dipendenti da atti a titolo oneroso a favore dei figli, conclusi dopo la stessa data. Del pari sono inefficaci i trasferimenti dipendenti da atti a titolo oneroso a favore di persone diverse dai figli, stipulati dopo il 15 novembre 1949. L'Opera e' inoltre legittimata a proporre - sempre ai fini del limite stabilito nell'art. 2 - azione per la dichiarazione di simulazione di atti a titolo oneroso stipulati fra il 1 gennaio 1948 e il 15 novembre 1949. L'azione prevista nel precedente comma si prescrive nel termine di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 20 maggio 1950 al 29 ottobre 1950
