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Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma quinto, per i trasferimenti a causa di morte, ai fini della presente legge sono inefficaci di diritto, nei confronti degli enti incaricati dell'attuazione della legge medesima, tutti gli atti tra vivi a titolo gratuito, posteriori al 1 gennaio 1948, ad eccezione delle donazioni in contemplazione di matrimonio e di quelle a favore di enti morali di beneficenza, assistenza ed istruzione. Sono anche inefficaci di diritto gli atti di vendita, o di conferimento, a societa', posteriori al 1 gennaio 1948. Sono considerati a titolo gratuito gli atti di alienazione, posteriori al 1 gennaio 1948, a favore di successibili in linea retta dell'alienante, salvo che siano stati riconosciuti come atti a titolo oneroso in sede di accertamento dell'imposta di registro. Del pari sono inefficaci di diritto gli atti a titolo oneroso stipulati dopo il 15 novembre 1949. I terreni che formano oggetto dell'atto inefficace di diritto sono considerati come pertinenti al patrimonio dell'alienante sia per la determinazione del patrimonio soggetto a scorporo, sia per l'applicazione dello scorporo stesso. L'indennita', in caso di esproprio di beni alienati, verra' corrisposta all'acquirente, salva all'acquirente stesso l'azione verso il venditore per il recupero dell'eventuale differenza fra l'indennita' e il prezzo di acquisto versato. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti indicati nel comma primo del presente articolo possono impugnare come simulati gli atti a titolo oneroso compiuti dopo il 1 gennaio 1948. Sono salve le alienazioni poste in essere ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, e resta ferma l'applicazione dell'art. 11 del detto decreto.

Testo in vigore dal 29 ottobre 1950 al 26 maggio 1951

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 73/1958

    Parametro
    6 dicembre 1958

    dichiara non fondata la questione proposta con l'ordinanza delle Sezioni unite della Corte di cassazione in data 22 giugno 1957 sulla legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1951, n. 1490, in relazione all'art. 27 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della C…

    Art. 76 cost. · Art. 27 Provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 ottobre 1950

Confronto con la versione in vigore dal 20 maggio 1950 al 29 ottobre 1950. 105 parole tolte, 224 parole aggiunte.

tolto: Ai fini della determinazione del limite stabilito dall'art. 2,aggiunto: Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma quinto, per i trasferimenti a causa di morte, ai fini della presente legge sono inefficaci di diritto tolto: nei confronti dell'Opera i conferimenti in societa' ed i trasferimenti dipendenti da attiaggiunto: , nei confronti degli enti incaricati dell'attuazione della legge medesima, tutti gli atti tra vivi a titolo gratuito tolto: - escluse leaggiunto: , posteriori al 1 gennaio 1948, ad eccezione delle donazioni in contemplazione di matrimonio e tolto: le donazioni fatte aggiunto: di quelle a favore di enti morali di beneficenza, tolto: di assistenza e di istruzione - stipulati dopo il aggiunto: assistenza ed istruzione. Sono anche inefficaci di diritto gli atti di vendita, o di conferimento, a societa', posteriori al 1 gennaio 1948. Sono considerati a titolo gratuito gli atti di alienazione, posteriori al 1 gennaio 1948, tolto: nonche' quelli dipendenti da aggiunto: a favore di successibili in linea retta dell'alienante, salvo che siano stati riconosciuti come atti a titolo oneroso tolto: a favore dei figli, conclusi dopo la stessa data aggiunto: in sede di accertamento dell'imposta di registro. Del pari sono inefficaci tolto: i trasferimenti dipendenti da aggiunto: di diritto gli atti a titolo oneroso tolto: a favore di persone diverse dai figli, stipulati dopo il 15 novembre 1949. tolto: L'Opera e' inoltre legittimata a proporre - sempre ai fini del limite stabilito nell'art. 2 - azione per la dichiarazione di simulazione di atti a titolo oneroso stipulati fra il 1 gennaio 1948 e il 15 novembre 1949. L'azione prevista nel precedente comma si prescrive nel termine di aggiunto: I terreni che formano oggetto dell'atto inefficace di diritto sono considerati come pertinenti al patrimonio dell'alienante sia per la determinazione del patrimonio soggetto a scorporo, sia per l'applicazione dello scorporo stesso. L'indennita', in caso di esproprio di beni alienati, verra' corrisposta all'acquirente, salva all'acquirente stesso l'azione verso il venditore per il recupero dell'eventuale differenza fra l'indennita' e il prezzo di acquisto versato. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente leggeaggiunto: , gli enti indicati nel comma primo del presente articolo possono impugnare come simulati gli atti a titolo oneroso compiuti dopo il 1 gennaio 1948. Sono salve le alienazioni poste in essere ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, e resta ferma l'applicazione dell'art. 11 del detto decreto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-05-12;230~art27 · fonte del testo