Art. 27
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Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma quinto, per i trasferimenti a causa di morte, ai fini della presente legge sono inefficaci di diritto, nei confronti degli enti incaricati dell'attuazione della legge medesima, tutti gli atti tra vivi a titolo gratuito, posteriori al 1 gennaio 1948, ad eccezione delle donazioni in contemplazione di matrimonio e di quelle a favore di enti morali di beneficenza, assistenza ed istruzione. Sono anche inefficaci di diritto gli atti di vendita, o di conferimento, a societa', posteriori al 1 gennaio 1948. Sono considerati a titolo gratuito gli atti di alienazione, posteriori al 1 gennaio 1948, a favore di successibili in linea retta dell'alienante, salvo che siano stati riconosciuti come atti a titolo oneroso in sede di accertamento dell'imposta di registro. Del pari sono inefficaci di diritto gli atti a titolo oneroso stipulati dopo il 15 novembre 1949. I terreni che formano oggetto dell'atto inefficace di diritto sono considerati come pertinenti al patrimonio dell'alienante sia per la determinazione del patrimonio soggetto a scorporo, sia per l'applicazione dello scorporo stesso. L'indennita', in caso di esproprio di beni alienati, verra' corrisposta all'acquirente, salva all'acquirente stesso l'azione verso il venditore per il recupero dell'eventuale differenza fra l'indennita' e il prezzo di acquisto versato. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti indicati nel comma primo del presente articolo possono impugnare come simulati gli atti a titolo oneroso compiuti dopo il 1 gennaio 1948. Sono salve le alienazioni poste in essere ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, e resta ferma l'applicazione dell'art. 11 del detto decreto.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 ottobre 1950, n.841 come modificato dalla L. 18 maggio 1951, n. 333
4La L. 21 ottobre 1950, n.841 come modificato dalla L. 18 maggio 1951, n. 333 ha disposto (con l'art. 27) che "Le eccezioni relative alle donazioni in contemplazione di matrimonio e di quelle a favore di Enti morali di beneficenza, assistenza ed istruzione, previste all'articolo 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, si intendono riferite agli atti stipulati fino al 15 novembre 1949."; (con l'art. 2, comma 2) che "Le alienazioni poste in essere ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modificazioni dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, previste dall'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ultimo comma, si intendono fatte salve fino al 28 ottobre 1950."
Testo in vigore dal 26 maggio 1951 al 1 gennaio 2002
