Art. 3
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I piani particolareggiati di espropriazione, con l'indicazione delle relative indennita', sono, entro sei mesi dall'entrata, in vigore della presente legge, compilati dall'Opera, che, compatibilmente con le sue esigenze, considera a preferenza i terreni facenti parte di proprieta' superiori ai mille ettari.
Testo in vigore dal 20 maggio 1950 al 1 gennaio 2002
