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Il Consiglio generale:
- a)fissa, in conformita' dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio, le direttive da osservare per la operazioni che la Cassa puo' compiere;
- b)designa i quattro membri del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 45;
- c)designa due sindaci effettivi ed uno supplente, ai sensi dell'art. 48;
- d)approva annualmente il bilancio della Cassa e fissa, pure annualmente, gli emolumenti ai membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci;
- e)stabilisce annualmente la percentuale delle operazioni effettuate da ciascun istituto od azienda di credito di cui all'art. 35, che la Cassa potra' assumere.
Testo in vigore dal 29 luglio 1952 al 21 settembre 1971
