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Il Consiglio generale:

  • a)fissa, in conformita' dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che la Cassa e' autorizzata a compiere ai sensi del precedente articolo 34;
  • b)designa gli otto membri del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 45, lettera d);
  • c)designa due sindaci effettivi ed uno supplente, ai sensi dell'articolo 48;
  • d)nomina due membri del comitato previsto all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, scegliendoli tra i componenti del Consiglio generale stesso designati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in rappresentanza delle categorie artigiane di cui alla lettera e) del precedente articolo 43;
  • e)nomina i rappresentanti della Cassa in seno ai comitati tecnici regionali di cui al precedente articolo 37; ((f) approva annualmente il bilancio della Cassa e propone gli emolumenti per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Cassa medesima, da approvarsi dal Ministro per il tesoro));
  • g)stabilisce annualmente la percentuale delle operazioni effettuate da ciascun istituto od azienda di credito di cui all'articolo 35, che la Cassa potra' assumere al risconto;
  • h)stabilisce, in conformita' ai limiti ed alle modalita' determinati con decreto del Ministro per il tesoro ai sensi del precedente articolo 37, le norme regolamentari per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi;
  • i)determina annualmente, in base alle disponibilita' del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi e sentiti i comitati tecnici regionali di cui al precedente articolo 37, plafonds di contributi per regioni.

Testo in vigore dal 22 novembre 1975 al 4 giugno 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 novembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 21 settembre 1971 al 22 novembre 1975. 29 parole tolte, 23 parole aggiunte.

f) approva annualmente il bilancio della Cassa e tolto: fissa, pure annualmente, gli emolumenti ai membri del consiglio di amministrazione, del collegio dei sindaci e del comitato di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 aggiunto: propone gli emolumenti per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Cassa medesima, da approvarsi dal Ministro per il tesoro;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art44 · fonte del testo