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Il Consiglio generale:
- a)fissa, in conformita' dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che la Cassa e' autorizzata a compiere ai sensi del precedente articolo 34;
- b)designa gli otto membri del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 45, lettera d);
- c)designa due sindaci effettivi ed uno supplente, ai sensi dell'articolo 48;
- d)nomina due membri del comitato previsto all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, scegliendoli tra i componenti del Consiglio generale stesso designati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in rappresentanza delle categorie artigiane di cui alla lettera e) del precedente articolo 43;
- e)nomina i rappresentanti della Cassa in seno ai comitati tecnici regionali di cui al precedente articolo 37;
- f)approva annualmente il bilancio della Cassa e propone gli emolumenti per i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Cassa medesima, da approvarsi dal Ministro per il tesoro;
- g)stabilisce annualmente la percentuale delle operazioni effettuate da ciascun istituto od azienda di credito di cui all'articolo 35, che la Cassa potra' assumere al risconto;
- h)stabilisce, in conformita' ai limiti ed alle modalita' determinati con decreto del Ministro per il tesoro ai sensi del precedente articolo 37, le norme regolamentari per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi;
- i)determina annualmente, in base alle disponibilita' del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi e sentiti i comitati tecnici regionali di cui al precedente art. 37, plafonds di contributo per regioni, ((assicurando priorita' di finanziamento alle domande presentate dalle imprese localizzate nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148)).
Testo in vigore dal 20 luglio 1993 al 1 gennaio 1994
