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((Il Consiglio generale:

  • a)fissa, in conformita' dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le direttive da osservare per le operazioni che la Cassa e' autorizzata a compiere ai sensi del precedente articolo 34;
  • b)designa gli otto membri del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 45, lettera d);
  • c)designa due sindaci effettivi ed uno supplente, ai sensi dell'articolo 48;
  • d)nomina due membri del comitato previsto all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, scegliendoli tra i componenti del Consiglio generale stesso designati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in rappresentanza delle categorie artigiane di cui alla lettera e) del precedente articolo 43;
  • e)nomina i rappresentanti della Cassa in seno ai comitati tecnici regionali di cui al precedente articolo 37;
  • f)approva annualmente il bilancio della Cassa e fissa, pure annualmente, gli emolumenti ai membri del consiglio di amministrazione, del collegio dei sindaci e del comitato di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068;
  • g)stabilisce annualmente la percentuale delle operazioni effettuate da ciascun istituto od azienda di credito di cui all'articolo 35, che la Cassa potra' assumere al risconto;
  • h)stabilisce, in conformita' ai limiti ed alle modalita' determinati con decreto del Ministro per il tesoro ai sensi del precedente articolo 37, le norme regolamentari per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi;
  • i)determina annualmente, in base alle disponibilita' del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi e sentiti i comitati tecnici regionali di cui al precedente articolo 37, plafonds di contributi per regioni)).

Testo in vigore dal 21 settembre 1971 al 22 novembre 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 settembre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1952 al 21 settembre 1971. 22 parole tolte, 181 parole aggiunte in 9 capoversi.

a) fissa, in conformita' dei criteri di carattere generale stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito tolto: e aggiunto: ed il risparmio, le direttive da osservare per tolto: la aggiunto: le operazioni che la Cassa tolto: puo' compiere aggiunto: e' autorizzata a compiere ai sensi del precedente articolo 34;

b) designa tolto: i quattro membri del Consiglio aggiunto: gli otto membri del consiglio di amministrazione di cui tolto: all'art. 45 aggiunto: all'articolo 45, lettera d);

c) designa due sindaci effettivi ed uno supplente, ai sensi tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 48;

d) aggiunto: nomina due membri del comitato previsto all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, scegliendoli tra i componenti del Consiglio generale stesso designati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in rappresentanza delle categorie artigiane di cui alla lettera e) del precedente articolo 43;

aggiunto: e) nomina i rappresentanti della Cassa in seno ai comitati tecnici regionali di cui al precedente articolo 37;

aggiunto: f) approva annualmente il bilancio della Cassa e fissa, pure annualmente, gli emolumenti ai membri del tolto: Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci aggiunto: consiglio di amministrazione, del collegio dei sindaci e del comitato di cui all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068;

tolto: eaggiunto: g) stabilisce annualmente la percentuale delle operazioni effettuate da ciascun istituto od azienda di credito di cui tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 35, che la Cassa potra' assumere aggiunto: al risconto;

aggiunto: h) stabilisce, in conformita' ai limiti ed alle modalita' determinati con decreto del Ministro per il tesoro ai sensi del precedente articolo 37, le norme regolamentari per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

aggiunto: i) determina annualmente, in base alle disponibilita' del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi e sentiti i comitati tecnici regionali di cui al precedente articolo 37, plafonds di contributi per regioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1952-07-25;949~art44 · fonte del testo