Art. 46 — Incremento degli organici delle scuole elementari, secondarie ed artistiche
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In aggiunta agli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'incremento degli organici del personale direttivo e insegnante delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 12.920 milioni nell'esercizio finanziario 1962-1963, di lire 27.615 milioni nell'esercizio finanziario 1963-64 e di lire 40.110 milioni nell'esercizio finanziario 1964-65.
Testo in vigore dal 8 agosto 1962 al 12 dicembre 1963
