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Le pensioni, gli assegni e le indennita' spettanti in forza del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' gli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo. Le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per prestazioni indebitamente percepite, non possono essere gravate da interessi salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.

Testo in vigore dal 30 aprile 1969 al 3 maggio 1974

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 1041/1988

    Ha colpito questo articolo
    30 novembre 1988

    PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE Dinanzi alla esigenza di tutelare i crediti alimentari, non vi è alcuna ragione di concedere ai titolari di pensioni I.N.P.S. un trattamento privilegiato rispetto a coloro che fruiscono di pensioni dello Stato o di altri enti pubblici, cui diverse leggi relative alle Casse di previdenza di professionisti equiparano questi ultimi quanto alla pignorabilità degli assegni corrisposti per crediti alimentari dovuti per legge, fino alla concorrenza di un terzo. La illegittimità del regime generale di impugnabilità delle pensioni corrisposte dall'I.N.P.S. - che coinvolge anche quelle di invalidità, aventi intrinseca natura di trattamento previdenziale - emerge anche sotto il profilo della violazione dei diritti della famiglia, tutelati dall'art. 29 Cost.. Va, pertanto, dichiarata la illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost., dell'art. 128 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'art. 69 della Legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui non consentono, entro i limiti stabiliti per i dipendenti pubblici dall'art. 2, n. 1, del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, la pignorabilità delle pensioni corrisposte dall'I.N.P.S. per crediti alimentari (cui vanno equiparati quelli di assegno di mantenimento, nei limiti in cui questo abbia carattere alimentare). - S.n. 155/1987; S.n. 209/1984; S.n. 37/1985.

    Art. 69 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale · Art. 2 Testo unico il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni

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  • Sentenza n. 216/2025

    Questione infondata
    30 dicembre 2025

    Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Ravenna, sez. civ., in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell’art. 69 della legge n. 153 del 1969, nella parte in cui, in caso di indebita percezione di pensioni, assegni e indennità erogati dall’INPS, ovvero di omissioni contributive, prevede la possibilità di recupero tramite cessione, sequestro e pignoramento, nei limiti di un quinto del loro ammontare, fatto salvo, per le pensioni ordinarie liquidate a carico dell’AGO, il trattamento minimo, anziché con le modalità e con i limiti previsti, per gli altri creditori, dall’art. 545 cod. proc. civ. La peculiarità della disciplina di recupero delle omissioni contributive e della ripetizione degli indebiti previdenziali, di cui alla disposizione censurata, rivela un semplice rapporto tra una norma generale e una speciale e rinviene la propria giustificazione nella specificità dei crediti INPS, al fine di soddisfare, anche in funzione deterrente, l’interesse generale all’equilibrio e alla sostenibilità del sistema pensionistico: ciò esclude una irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per gli altri creditori e confuta l’idea di una necessaria omologazione alla disciplina codicistica, anche considerando che non sussiste alcun trattamento privilegiato a favore dell’INPS, che non può avvalersi della disciplina speciale per il recupero di crediti di diversa natura vantati nei confronti del pensionato, per i quali si riespande la disciplina generale. Nemmeno è censurabile l’omessa previsione della stessa soglia di impignorabilità di cui all’art. 545, settimo comma, cod. proc. civ., in quanto il trattamento minimo pensionistico non è un parametro fisso e immutabile nel tempo, ma varia annualmente in funzione dell’evoluzione del costo della vita ed è garantito da adeguamento automatico, per cui la disposizione codicistica, oltre a non costituire una soluzione costituzionalmente obbligata, non ha concretizzato una volta per tutte, e per qualsiasi fattispecie, il paradigma costituzionale dei mezzi adeguati al vivere. Al contrario, con la deroga introdotta, integrata da una differente soglia e dalla mancata inclusione dei crediti da indebiti previdenziali e da omissioni contributive nell’alveo della disciplina generale, il legislatore ha operato un bilanciamento di interessi che non contrasta in maniera manifesta con la previsione costituzionale evocata e con il principio di ragionevolezza e di proporzionalità.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 69 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

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  • Ordinanza n. 19/2008

    Questione inammissibile
    8 febbraio 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, censurato in riferimento agli artt. 3, e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consente all'INPS di procedere a pignoramento delle pensioni da esso erogate per le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative. Invero, il giudice a quo omette completamente di descrivere lo stato del giudizio pendente, nonché le ragioni dell'applicabilità alla fattispecie della norma impugnata, venendo così meno all'obbligo di rendere esplicite le ragioni che lo inducono a sollevare la questione di costituzionalità con una motivazione autosufficiente, tale da permettere la verifica della valutazione sulla rilevanza, senza che a tale carenza possa supplirsi facendo riferimento alle deduzioni della parte intervenuta nel giudizio di costituzionalità. - Sulla insufficienza della motivazione in funzione del controllo sulla rilevanza, v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 317 e n. 308/2007.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 69 Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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