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Sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, sono iscritti i seguenti nuovi capitoli:
- 1)lire 110 milioni per indennita' di direzione di cui all'articolo 13 della presente legge;
- 2)lire 200 milioni per le esigenze straordinarie degli uffici giudiziari, esclusi gli uffici di conciliazione, previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1958, n. 59;
- 3)lire 290 milioni per le spese di ufficio dei Tribunali e delle Preture, da assegnarsi a ciascun ufficio con decreto del Presidente della Repubblica e da ripartirsi a, cura del Ministero di grazia e giustizia mediante ruoli di conto corrente di spese fisse con scadenza mensile anticipata.
Testo in vigore dal 27 luglio 1962 al 27 giugno 1967
