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Sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, sono iscritti i seguenti nuovi capitoli:

  • 1)lire 110 milioni per indennita' di direzione di cui all'articolo 13 della presente legge;
  • 2)lire 200 milioni per le esigenze straordinarie degli uffici giudiziari, esclusi gli uffici di conciliazione, previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1958, n. 59;
  • 3)lire 290 milioni per le spese di ufficio dei Tribunali e delle Preture, da assegnarsi a ciascun ufficio con decreto del Presidente della Repubblica e da ripartirsi a, cura del Ministero di grazia e giustizia mediante ruoli di conto corrente di spese fisse con scadenza mensile anticipata. 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 maggio 1967, n. 355

2

La L. 15 maggio 1967, n. 355 ha disposto (con l'art. 1) che "Lo stanziamento annuo di lire 290 milioni, stabilito dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture, e' elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1967, a lire 350 milioni".

Testo in vigore dal 27 giugno 1967 al 4 aprile 1973

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urn:nir:stato:legge:1962-07-16;922~art16 · fonte su Normattiva