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Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernenti il cumulo di stipendi, e' elevato da lire 275.000 a lire 500.000. Il divieto di cumulo di un trattamento ordinario, non privilegiato, di quiescenza stabilito dall'art. 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, e' limitato alla quota di pensione eccedente le lire 60 mila mensili. E' abrogato l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.
Testo in vigore dal 12 aprile 1952 al 31 marzo 1954
