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Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, concernenti il cumulo di stipendi, e' elevato da lire 275.000 a lire 500.000. Il divieto di cumulo di un trattamento ordinario, non privilegiato, di quiescenza stabilito dall'art. 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, e' limitato alla quota di pensione eccedente le lire 60 mila mensili. E' abrogato l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Testo in vigore dal 12 aprile 1952 al 31 marzo 1954

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 105/1963

    Questione infondata
    22 giugno 1963

    In virtù della naturale correlazione tra pensione e situazione particolare dell'avente diritto è da escludere che gli artt. 35 e 37 Cost. risultino in alcun modo lesi da disposizioni le quali, come quella dell'art. 14 legge 12 aprile 1949, n. 149, modificato dall'art. 14 legge 8 aprile 1952, n. 212, senza essere arbitrarie, limitino, in presenza di redditi di lavoro in atto, il diritto alla pensione.

    Art. 4 cost. · Art. 35 cost. · Art. 36 cost. · Art. 37 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-04-08;212~art14 · fonte del testo