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Nell'indennita' di carovita e relative quote complementari di cui ai precedenti articoli 5, 6 e 7 rimane assorbita e consolidata l'indennita' di caropane istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, restando tale indennita' soppressa come emolumento a se' stante per i dipendenti statali. Sono soppressi:
- a)l'articolo 1, comma primo, secondo, terzo e quarto, del decreto legislativo 29 maggio 1947, n. 484;
- b)gli articoli 1 e 2, primo comma, del decreto legislativo 27 novembre 1947, n. 1331. Alle categorie che attualmente finiscono dell'indennita' di caropane nella misura maggiorata ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433, perche' addette ai lavori pesanti e pesantissimi, e' attribuito un assegno integrativo pari alla eccedenza dell'importo di detta indennita' rispetto a quello base di lire 520 consolidato nell'indennita' di carovita ai sensi del primo comma del presente articolo.
Testo in vigore dal 12 aprile 1952 al 21 novembre 1990
