Revisione delle tasse e dei diritti marittimi

Art. 23 — Tassa supplementare di ancoraggio nei porti di Genova, Venezia e Napoli

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Le navi che compiano nei porti di Genova, Venezia e Napoli operazioni di commercio sono assoggettate al pagamento di una tassa supplementare di ancoraggio di lire 2 per ogni tonnellata di stazza netta. La tassa e' dovuta ad ogni approdo, salvo quanto disposto nell'articolo seguente.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1963 al 6 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art23 · fonte su Normattiva