Revisione delle tasse e dei diritti marittimi
Art. 23 — Tassa supplementare di ancoraggio nei porti di Genova, Venezia e Napoli
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 febbraio 1963 al 6 gennaio 2013. Leggi il testo vigente →
Le navi che compiano nei porti di Genova, Venezia e Napoli operazioni di commercio sono assoggettate al pagamento di una tassa supplementare di ancoraggio di lire 2 per ogni tonnellata di stazza netta. La tassa e' dovuta ad ogni approdo, salvo quanto disposto nell'articolo seguente.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1963 al 6 gennaio 2013
