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Il titolare del permesso puo' rinunciare anche a parte dell'area di ricerca, ma ciascuna rinuncia puo' comprendere solo superfici continue non inferiori ai cento ettari, adiacenti almeno ad uno dei lati del permesso che intende mantenere. L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'art. 6. E' escluso, in ogni caso, il rimborso del canone annuo corrisposto per la parte dell'area rinunciata.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967

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