Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

Art. 3 — COMMA ABROGATO DALLA L.9 GENNAIO 1991, N. 9

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 agosto 1967 al 31 gennaio 1991. Leggi il testo vigente →

((Il permesso di ricerca non puo' essere accordato per una area superiore a 70 mila ettari. Possono tuttavia essere accordati ad una stessa persona, ente, o societa', direttamente o indirettamente, piu' permessi di ricerca purche' l'area complessiva non risulti superiore ai 500 mila ettari in tutto il territorio dello Stato)). Ai fini dei limiti indicati nel comma precedente si computano anche:

  • 1)i permessi di ricerca concessi a persone o societa', le quali posseggano la maggioranza delle azioni della societa' richiedente o comunque un numero di azioni tale da assicurare loro la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie della societa' richiedente;
  • 2)i permessi di ricerca concessi a societa', di cui il richiedente possegga la maggioranza delle azioni o comunque un numero di azioni tale da assicurargli la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie;
  • 3)i permessi di ricerca concessi a persone o societa', le quali, in virtu' di particolari vincoli contrattuali, esercitano influenza dominante sul richiedente o sono sotto l'influenza dominante di esso;
  • 4)i permessi di ricerca concessi a societa' soggette allo stesso controllo al quale e' soggetto il richiedente ai sensi dei precedenti numeri 1), 2) e 3);
  • 5)i permessi di ricerca concessi ai soci della societa' richiedente entro i limiti della loro partecipazione al capitale di essa e purche' tale partecipazione sia in misura superiore all'8 per cento;
  • 6)i permessi di ricerca concessi a quelle societa' al cui capitale il richiedente partecipi in misura superiore all'8 per cento, ed entro i limiti della sua partecipazione. Agli effetti dei limiti indicati nel presente articolo si computano anche le aree concesse per la coltivazione e si fa detrazione delle aree che non siano piu' oggetto di permesso.

Testo in vigore dal 18 agosto 1967 al 31 gennaio 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 18 agosto 1967

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967. 35 parole tolte, 12 parole aggiunte.

Il permesso di ricerca non puo' essere accordato per tolto: un'area superiore ai 50 aggiunto: una area superiore a 70 mila ettari. tolto: Non possono aggiunto: Possono tuttavia essere accordati ad una stessa persona, ente, o societa', direttamente o indirettamente, piu' permessi di ricerca tolto: quando l'area complessiva aggiunto: purche' l'area complessiva non risulti superiore ai tolto: 300 aggiunto: 500 mila ettari in tutto il territorio dello Stato tolto: o ai 150 mila ettari in una stessa, regione, ne' per aree contigue, intendendosi per tali quelle che distano tra loro meno di cinque chilometri. Ai fini dei limiti indicati nel comma precedente si computano anche:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art3 · fonte del testo