Art. 3 — COMMA ABROGATO DALLA L.9 GENNAIO 1991, N. 9
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((Il permesso di ricerca non puo' essere accordato per una area superiore a 70 mila ettari. Possono tuttavia essere accordati ad una stessa persona, ente, o societa', direttamente o indirettamente, piu' permessi di ricerca purche' l'area complessiva non risulti superiore ai 500 mila ettari in tutto il territorio dello Stato)). Ai fini dei limiti indicati nel comma precedente si computano anche:
- 1)i permessi di ricerca concessi a persone o societa', le quali posseggano la maggioranza delle azioni della societa' richiedente o comunque un numero di azioni tale da assicurare loro la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie della societa' richiedente;
- 2)i permessi di ricerca concessi a societa', di cui il richiedente possegga la maggioranza delle azioni o comunque un numero di azioni tale da assicurargli la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie;
- 3)i permessi di ricerca concessi a persone o societa', le quali, in virtu' di particolari vincoli contrattuali, esercitano influenza dominante sul richiedente o sono sotto l'influenza dominante di esso;
- 4)i permessi di ricerca concessi a societa' soggette allo stesso controllo al quale e' soggetto il richiedente ai sensi dei precedenti numeri 1), 2) e 3);
- 5)i permessi di ricerca concessi ai soci della societa' richiedente entro i limiti della loro partecipazione al capitale di essa e purche' tale partecipazione sia in misura superiore all'8 per cento;
- 6)i permessi di ricerca concessi a quelle societa' al cui capitale il richiedente partecipi in misura superiore all'8 per cento, ed entro i limiti della sua partecipazione. Agli effetti dei limiti indicati nel presente articolo si computano anche le aree concesse per la coltivazione e si fa detrazione delle aree che non siano piu' oggetto di permesso.
Testo in vigore dal 18 agosto 1967 al 31 gennaio 1991
