Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi

Art. 3 — COMMA ABROGATO DALLA L.9 GENNAIO 1991, N. 9

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Il permesso di ricerca non puo' essere accordato per un'area superiore ai 50 mila ettari. Non possono essere accordati ad una stessa persona, ente, o societa', direttamente o indirettamente, piu' permessi di ricerca quando l'area complessiva risulti superiore ai 300 mila ettari in tutto il territorio dello Stato o ai 150 mila ettari in una stessa, regione, ne' per aree contigue, intendendosi per tali quelle che distano tra loro meno di cinque chilometri. Ai fini dei limiti indicati nel comma precedente si computano anche:

  • 1)i permessi di ricerca concessi a persone o societa', le quali posseggano la maggioranza delle azioni della societa' richiedente o comunque un numero di azioni tale da assicurare loro la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie della societa' richiedente;
  • 2)i permessi di ricerca concessi a societa', di cui il richiedente possegga la maggioranza delle azioni o comunque un numero di azioni tale da assicurargli la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie;
  • 3)i permessi di ricerca concessi a persone o societa', le quali, in virtu' di particolari vincoli contrattuali, esercitano influenza dominante sul richiedente o sono sotto l'influenza dominante di esso;
  • 4)i permessi di ricerca concessi a societa' soggette allo stesso controllo al quale e' soggetto il richiedente ai sensi dei precedenti numeri 1), 2) e 3);
  • 5)i permessi di ricerca concessi ai soci della societa' richiedente entro i limiti della loro partecipazione al capitale di essa e purche' tale partecipazione sia in misura superiore all'8 per cento;
  • 6)i permessi di ricerca concessi a quelle societa' al cui capitale il richiedente partecipi in misura superiore all'8 per cento, ed entro i limiti della sua partecipazione. Agli effetti dei limiti indicati nel presente articolo si computano anche le aree concesse per la coltivazione e si fa detrazione delle aree che non siano piu' oggetto di permesso.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967

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