Art. 8 — Fondo speciale per la riassegnazione di residui parenti delle spese in conto capitale
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 2001 al 1 gennaio 2010. Leggi il testo vigente →
Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e' istituito, nella parte in conto capitale, un "Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi della spesa in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa". ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 APRILE 2001 N. 270)).
Testo in vigore dal 22 luglio 2001 al 1 gennaio 2010
