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[1]L'indennita' di buonuscita sara' di L. 200 piu' tanti centesimi dell'ultimo stipendio mensile o paga ragguagliata a mese (escluso il soprassoldo di cui all'art. 2 della legge 13 aprile 1911, n. 310), quanti sono i mesi di servizio utile prestato con un massimo di L. 5000. E' servizio utile quello prestato in qualita' di agente in prova, provvisorio, stabile, a tempo inderminato, di ruolo, di pianta organica, eccettuato quindi il servizio d'avventizio o straordinario e le interruzioni di servizio.

[2]Per gli agenti passati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato prima dell'andata in vigore della presente legge, i quali abbiano prestato per piu' di cinque anni di servizio continuativo in qualita' di straordinari o di avventizi presso l'Amministrazione governativa o l'Amministrazione sociale dalla quale provengono, tale servizio sara' considerato utile quando quello indicato al comma precedente non raggiunga i 30 od i 25 anni a seconda che l'agente e' addetto al servizio sedentario od al servizio attivo, ma non potra' cumularsi oltre un massimo complessivo di 30 o 25 anni rispettivamente.

[3]Gli agenti ai quali sia gia' stato o venga applicato il disposto dell'art. 9 della legge 13 aprile 1911, n. 310, si considerano a tutti gli effetti della presente legge esonerati dal servizio alla data del provvedimento stesso.

[4]All'indennita' di buonuscita e' applicabile, per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile, il disposto dell'art. 19, ultimo capoverso della legge 22 aprile 1905, n. 137.

[5]I sussidi agli orfani saranno:

[6]di L. 310 oppure di L. 240 all'anno per 1 orfano.

[7]di L. 403 id. id. L. 312 id. id. 2 orfani.

[8]di L. 465 id. id. L. 360 id. id. 3 id.

[9]di L. 527 id. id. L. 408 id. id. 4 id.

[10]di L. 589 id. id. L. 456 id. id. 5 id.

[11]di L. 651 id. id. L. 504 id. id. 6 id.

[12]di L. 713 id. id, L. 552 id. id. 7 id. o piu' a seconda che l'agente apparteneva al personale dei primi 11 gradi od a quello dei rimanenti gradi e se gli orfani sono provvisti di un assegno sul fondo pensioni.

[13]Tali sussidi saranno aumentati di L. 55 o di L. 45 per gli orfani non provvisti di assegno sul fondo pensioni.

[14]Un limitato numero di orfani, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato nei limiti della disponibilita', potra', anziche' sussidiato, essere ricoverato in istituti di educazione e di istruzione a cura dell'Opera.

[15]Gli assegni alimentari, di cui al numero terzo dell'art 1, saranno:

[16]di lire 360 oppure di lire 300 all'anno per 1 persona di L 408 id. id. L. 390 id. id. 2 persone di L. 540 id id. L. 450 id. id. 3 persone di L. 612 id. id. L. 510 id. id. 4 persone o piu' a seconda che l'agente apparteneva al personale dei primi 11 gradi od a quello dei rimanenti gradi.

Testo in vigore dal 27 giugno 1913 al 23 settembre 1917

Norme correlate

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Versioni nel tempo

10 versioni dal 1913

1913oggi
  1. 22 dicembre 2008 — oggiabrogatoper 18 anni
  2. 1 gennaio 1956 — 22 dicembre 2008per 53 anni
  3. 11 ottobre 1930 — 1 gennaio 1956per 25 anni
  4. 10 febbraio 1928 — 11 ottobre 1930per 3 anni
  5. 28 febbraio 1926 — 10 febbraio 1928per un anno
  6. 24 febbraio 1924 — 28 febbraio 1926per 2 anni
  7. 28 aprile 1921 — 24 febbraio 1924per 3 anni
  8. 20 settembre 1918 — 28 aprile 1921per 3 anni
  9. 23 settembre 1917 — 20 settembre 1918per 12 mesi
  10. 27 giugno 1913 — 23 settembre 1917testo originarioper 4 anni

urn:nir:stato:legge:1913-06-19;641~art2 · fonte del testo