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[1]((L'indennita' di buonuscita sara' di L. 400, piu' l'importo risultante dal prodotto del numero dei mesi di servizio utile per un centesimo e mezzo dell'ultimo stipendio mensile o paga ragguagliata a mese. Nel caso non raggiunga le L. 1000, sara' ulteriormente aumentata di L. 100, senza pero' superare la suindicata somma di L. 1000.
[2]E' servizio utile agli effetti della indennita' di buonuscita quello prestato in qualita' di agente in prova, provvisorio, stabile, a tempo indeterminato, di ruolo, di pianta organica, eccettuato quindi il servizio di avventizio o di straordinario e le interruzioni di servizio. Per gli agenti passati alle Ferrovie dello Stato prima dell'andata in vigore della presente legge, i quali abbiano prestato piu' di cinque anni di servizio continuativo in qualita' di straordinari o di avventizi presso l'Amministrazione governativa o l'Amministrazione sociale dalla quale provengono, tale servizio sara' considerato utile quando quello indicato al comma precedente non raggiunga i 30 o i 25 anni a seconda che l'agente all'atto dell'esonero sia addetto al servizio sedentario o al servizio attivo a sensi dell'art. 3 del decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, ma non potra' cumularsi oltre un massimo complessivo di 30 o 25 anni rispettivamente.
[3]Quando l'indennita' di buonuscita, computata come al primo capoverso del presente articolo, risulti superiore a L. 6000, la parte eccedente verra' ridotta alla meta'. E' abolito il massimo di L. 7500 per l'indennita' di buonuscita)).
[4]L'indennita' di buonuscita non puo' eccedere le L. 7500.5
[5]Gli agenti ai quali sia gia' stato o venga applicato il disposto dell'art. 9 della legge 13 aprile 1911, n. 310, si considerano a tutti gli effetti della presente legge esonerati dal servizio alla data del provvedimento stesso.
[6]All'indennita' di buonuscita e' applicabile, per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile, il disposto dell'art. 19, ultimo capoverso della legge 22 aprile 1905, n. 137.
[7]I sussidi agli orfani saranno di:
[8]L. 600 oppure di L. 480 all'anno per 1 orfano
[9]» 804 » » 624 » 2 orfani
[10]» 936 » » 720 » 3 »
[11]» 1056 » » 816 » 4 »
[12]» 1176 » » 912 » 5 »
[13]» 1308 » » 1008 » 6 »
[14]» 1428 » » 1104 » 7 o piu' orfani a seconda che l'agente appartenga al personale dei primi dieci gradi od a quello dei rimanenti gradi e se gli orfani sono provvisti di assegno sul fondo pensioni.
[15]Tali sussidi saranno aumentati rispettivamente di L. 120 o di L. 96 per gli orfani non provvisti di assegno sul fondo pensioni. 5
[16]Un limitato numero di orfani, anziche' sussidiato, potra' essere ricoverato, a carico della disponibilita', in Istituti di educazione e di istruzione a cura dell'Opera.
[17]In tal caso la pensione riversibile attribuita dalla legge sulle pensioni in proprio all'orfano ricoverato, o attribuita cumulativamente ai diversi orfani, se tutti siano ricoverati, sara' devoluta all'Opera, fino a concorrenza della spesa.
[18]((Il ricovero dell'orfano che compie il 18° anno di eta' nel corso dell'anno scolastico, puo' essere prolungato, a cura dell'Opera, per la ulteriore durata dell'anno stesso.
[19]Cosi' pure puo' essere prolungato per l'anno scolastico in corso e per il successivo, a giudizio del Comitato, il ricovero dell'orfano che, al compimento del 18° anno di eta', frequenti il penultimo corso di una scuola media superiore)).
[20]Gli assegni alimentari per ciascuno dei gruppi di persone di cui ai punti 3° e 4° del precedente articolo, saranno di:
[21]L. 720 oppure di L. 600 all'anno per 1 persona
[22]» 936 » » 780 » 2 persone
[23]» 1060 » » 960 » 3 »
[24]» 1224 » » 1020 » 4 o piu' persone a seconda che l'agente appartenga al personale dei primi dieci gradi od a quello dei rimanenti gradi. 5
[25]La disponibilita' dell'Opera, per le concessioni di cui ai punti secondo, lettera c), e quarto del precedente articolo, al comma settimo del presente articolo, ed al seguente art. 4, sara' fissata annualmente dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.
[26]Sono esenti da tasse di bollo i certificati e tutti gli altri documenti che debbono esibirsi in sede amministrativa per la liquidazione della indennita' di buonuscita e per la concessione ed il pagamento dei sussidi e degli assegni alimentari.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 aprile 1921, n. 370
5La L. 7 aprile 1921, n. 370 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1° marzo 1920.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1924 al 28 febbraio 1926
