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[1]((L'indennita' di buonuscita sara' di L. 400, piu' l'importo risultante dal prodotto del numero dei mesi di servizio utile per un centesimo e mezzo dell'ultimo stipendio mensile o paga ragguagliata a mese. Nel caso non raggiunga le L. 1000, sara' ulteriormente aumentata di L. 100, senza pero' superare la suindicata somma di L. 1000.

[2]E' servizio utile agli effetti della indennita' di buonuscita quello prestato in qualita' di agente in prova, provvisorio, stabile, a tempo indeterminato, di ruolo, di pianta organica, eccettuato quindi il servizio di avventizio o di straordinario e le interruzioni di servizio. Per gli agenti passati alle Ferrovie dello Stato prima dell'andata in vigore della presente legge, i quali abbiano prestato piu' di cinque anni di servizio continuativo in qualita' di straordinari o di avventizi presso l'Amministrazione governativa o l'Amministrazione sociale dalla quale provengono, tale servizio sara' considerato utile quando quello indicato al comma precedente non raggiunga i 30 o i 25 anni a seconda che l'agente all'atto dell'esonero sia addetto al servizio sedentario o al servizio attivo a sensi dell'art. 3 del decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, ma non potra' cumularsi oltre un massimo complessivo di 30 o 25 anni rispettivamente.

[3]Quando l'indennita' di buonuscita, computata come al primo capoverso del presente articolo, risulti superiore a L. 6000, la parte eccedente verra' ridotta alla meta'. E' abolito il massimo di L. 7500 per l'indennita' di buonuscita)).

[4]L'indennita' di buonuscita non puo' eccedere le L. 7500.5

[5]Gli agenti ai quali sia gia' stato o venga applicato il disposto dell'art. 9 della legge 13 aprile 1911, n. 310, si considerano a tutti gli effetti della presente legge esonerati dal servizio alla data del provvedimento stesso.

[6]All'indennita' di buonuscita e' applicabile, per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile, il disposto dell'art. 19, ultimo capoverso della legge 22 aprile 1905, n. 137.

[7]I sussidi agli orfani saranno di:

[8]L. 600 oppure di L. 480 all'anno per 1 orfano

[9]» 804 » » 624 » 2 orfani

[10]» 936 » » 720 » 3 »

[11]» 1056 » » 816 » 4 »

[12]» 1176 » » 912 » 5 »

[13]» 1308 » » 1008 » 6 »

[14]» 1428 » » 1104 » 7 o piu' orfani a seconda che l'agente appartenga al personale dei primi dieci gradi od a quello dei rimanenti gradi e se gli orfani sono provvisti di assegno sul fondo pensioni.

[15]Tali sussidi saranno aumentati rispettivamente di L. 120 o di L. 96 per gli orfani non provvisti di assegno sul fondo pensioni. 5

[16]Un limitato numero di orfani, anziche' sussidiato, potra' essere ricoverato, a carico della disponibilita', in Istituti di educazione e di istruzione a cura dell'Opera.

[17]In tal caso la pensione riversibile attribuita dalla legge sulle pensioni in proprio all'orfano ricoverato, o attribuita cumulativamente ai diversi orfani, se tutti siano ricoverati, sara' devoluta all'Opera, fino a concorrenza della spesa.

[18]((Il ricovero dell'orfano che compie il 18° anno di eta' nel corso dell'anno scolastico, puo' essere prolungato, a cura dell'Opera, per la ulteriore durata dell'anno stesso.

[19]Cosi' pure puo' essere prolungato per l'anno scolastico in corso e per il successivo, a giudizio del Comitato, il ricovero dell'orfano che, al compimento del 18° anno di eta', frequenti il penultimo corso di una scuola media superiore)).

[20]Gli assegni alimentari per ciascuno dei gruppi di persone di cui ai punti 3° e 4° del precedente articolo, saranno di:

[21]L. 720 oppure di L. 600 all'anno per 1 persona

[22]» 936 » » 780 » 2 persone

[23]» 1060 » » 960 » 3 »

[24]» 1224 » » 1020 » 4 o piu' persone a seconda che l'agente appartenga al personale dei primi dieci gradi od a quello dei rimanenti gradi. 5

[25]La disponibilita' dell'Opera, per le concessioni di cui ai punti secondo, lettera c), e quarto del precedente articolo, al comma settimo del presente articolo, ed al seguente art. 4, sara' fissata annualmente dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

[26]Sono esenti da tasse di bollo i certificati e tutti gli altri documenti che debbono esibirsi in sede amministrativa per la liquidazione della indennita' di buonuscita e per la concessione ed il pagamento dei sussidi e degli assegni alimentari.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 aprile 1921, n. 370

5

La L. 7 aprile 1921, n. 370 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1° marzo 1920.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1924 al 28 febbraio 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

10 versioni dal 1913

1913oggi
  1. 22 dicembre 2008 — oggiabrogatoper 18 anni
  2. 1 gennaio 1956 — 22 dicembre 2008per 53 anni
  3. 11 ottobre 1930 — 1 gennaio 1956per 25 anni
  4. 10 febbraio 1928 — 11 ottobre 1930per 3 anni
  5. 28 febbraio 1926 — 10 febbraio 1928per un anno
  6. 24 febbraio 1924 — 28 febbraio 1926per 2 anni
  7. 28 aprile 1921 — 24 febbraio 1924per 3 anni
  8. 20 settembre 1918 — 28 aprile 1921per 3 anni
  9. 23 settembre 1917 — 20 settembre 1918per 12 mesi
  10. 27 giugno 1913 — 23 settembre 1917testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 24 febbraio 1924

Confronto con la versione in vigore dal 28 aprile 1921 al 24 febbraio 1924. 9 parole tolte, 95 parole aggiunte in 5 capoversi.

L'indennita' aggiunto: di buonuscita sara' di L. tolto: 500 aggiunto: 400, piu' l'importo risultante dal prodotto del numero dei mesi di servizio utile per un centesimo e mezzo dell'ultimo stipendio mensile o paga ragguagliata a mese. Nel caso non raggiunga le L. tolto: 1200 aggiunto: 1000, sara' ulteriormente aumentata di L. 100, senza pero' superare la suindicata somma di L. tolto: 1200 aggiunto: 1000.

E' servizio utile agli effetti tolto: dell'indennita' aggiunto: della indennita' di buonuscita quello prestato in qualita' di agente in prova, provvisorio, stabile, a … di avventizio o di straordinario e le interruzioni di servizio. Per gli agenti passati tolto: all'Amministrazione delle ferrovie aggiunto: alle Ferrovie dello Stato prima dell'andata in vigore della presente legge, i quali abbiano prestato tolto: per piu' di cinque anni di servizio continuativo in qualita' di straordinari o di … comma precedente non raggiunga i 30 o i 25 anni a seconda che l'agente tolto: e' aggiunto: all'atto dell'esonero sia addetto al servizio sedentario o al servizio attivotolto: , aggiunto: a sensi dell'art. 3 del decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, ma non potra' cumularsi oltre un massimo complessivo di 30 o 25 anni rispettivamente.

aggiunto: Quando l'indennita' di buonuscita, computata come al primo capoverso del presente articolo, risulti superiore a L. 6000, la parte eccedente verra' ridotta alla meta'. E' abolito il massimo di L. 7500 per l'indennita' di buonuscita.

Il ricovero dell'orfano che compie il 18° anno di eta' nel corso dell'anno scolastico, puo' essere prolungato, a cura dell'Opera, per la ulteriore durata dell'anno stessoaggiunto: .

aggiunto: Cosi' pure puo' essere prolungato per l'anno scolastico in corso e per il successivo, a giudizio del Comitato, il ricovero dell'orfano che, al compimento del 18° anno di eta', frequenti il penultimo corso di una scuola media superiore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-19;641~art2 · fonte del testo