Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 aprile 1921 al 24 febbraio 1924. Leggi il testo vigente →

[1]((L'indennita' buonuscita sara' di L. 500, piu' l'importo risultante dal prodotto del numero dei mesi di servizio utile per un centesimo e mezzo dell'ultimo stipendio mensile o paga ragguagliata a mese. Nel caso non raggiunga le L. 1200, sara' ulteriormente aumentata di L. 100, senza pero' superare la suindicata somma di L. 1200.

[2]E' servizio utile agli effetti dell'indennita' di buonuscita quello prestato in qualita' di agente in prova, provvisorio, stabile, a tempo indeterminato, di ruolo, di pianta organica, eccettuato quindi il servizio di avventizio o di straordinario e le interruzioni di servizio. Per gli agenti passati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato prima dell'andata in vigore della presente legge, i quali abbiano prestato per piu' di cinque anni di servizio continuativo in qualita' di straordinari o di avventizi presso l'Amministrazione governativa o l'Amministrazione sociale dalla quale provengono, tale servizio sara' considerato utile quando quello indicato al comma precedente non raggiunga i 30 o i 25 anni a seconda che l'agente e' addetto al servizio sedentario o al servizio attivo, ma non potra' cumularsi oltre un massimo complessivo di 30 o 25 anni rispettivamente.

[3]L'indennita' di buonuscita non puo' eccedere le L. 7500)).5

[4]Gli agenti ai quali sia gia' stato o venga applicato il disposto dell'art. 9 della legge 13 aprile 1911, n. 310, si considerano a tutti gli effetti della presente legge esonerati dal servizio alla data del provvedimento stesso.

[5]All'indennita' di buonuscita e' applicabile, per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile, il disposto dell'art. 19, ultimo capoverso della legge 22 aprile 1905, n. 137.

[6]((I sussidi agli orfani saranno di:

[7]L. 600 oppure di L. 480 all'anno per 1 orfano

[8]» 804 » » 624 » 2 orfani

[9]» 936 » » 720 » 3 »

[10]» 1056 » » 816 » 4 »

[11]» 1176 » » 912 » 5 »

[12]» 1308 » » 1008 » 6 »

[13]» 1428 » » 1104 » 7 o piu' orfani a seconda che l'agente appartenga al personale dei primi dieci gradi od a quello dei rimanenti gradi e se gli orfani sono provvisti di assegno sul fondo pensioni.

[14]Tali sussidi saranno aumentati rispettivamente di L. 120 o di L. 96 per gli orfani non provvisti di assegno sul fondo pensioni)).5

[15]Un limitato numero di orfani, anziche' sussidiato, potra' essere ricoverato, a carico della disponibilita', in Istituti di educazione e di istruzione a cura dell'Opera.

[16]In tal caso la pensione riversibile attribuita dalla legge sulle pensioni in proprio all'orfano ricoverato, o attribuita cumulativamente ai diversi orfani, se tutti siano ricoverati, sara' devoluta all'Opera, fino a concorrenza della spesa.

[17]Il ricovero dell'orfano che compie il 18° anno di eta' nel corso dell'anno scolastico, puo' essere prolungato, a cura dell'Opera, per la ulteriore durata dell'anno stesso.

[18]((Gli assegni alimentari per ciascuno dei gruppi di persone di cui ai punti 3° e 4° del precedente articolo, saranno di:

[19]L. 720 oppure di L. 600 all'anno per 1 persona

[20]» 936 » » 780 » 2 persone

[21]» 1060 » » 960 » 3 »

[22]» 1224 » » 1020 » 4 o piu' persone a seconda che l'agente appartenga al personale dei primi dieci gradi od a quello dei rimanenti gradi)).5

[23]La disponibilita' dell'Opera, per le concessioni di cui ai punti secondo, lettera c), e quarto del precedente articolo, al comma settimo del presente articolo, ed al seguente art. 4, sara' fissata annualmente dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

[24]Sono esenti da tasse di bollo i certificati e tutti gli altri documenti che debbono esibirsi in sede amministrativa per la liquidazione della indennita' di buonuscita e per la concessione ed il pagamento dei sussidi e degli assegni alimentari.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 aprile 1921, n. 370

5

La L. 7 aprile 1921, n. 370 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1° marzo 1920.

Testo in vigore dal 28 aprile 1921 al 24 febbraio 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

10 versioni dal 1913

1913oggi
  1. 22 dicembre 2008 — oggiabrogatoper 18 anni
  2. 1 gennaio 1956 — 22 dicembre 2008per 53 anni
  3. 11 ottobre 1930 — 1 gennaio 1956per 25 anni
  4. 10 febbraio 1928 — 11 ottobre 1930per 3 anni
  5. 28 febbraio 1926 — 10 febbraio 1928per un anno
  6. 24 febbraio 1924 — 28 febbraio 1926per 2 anni
  7. 28 aprile 1921 — 24 febbraio 1924per 3 anni
  8. 20 settembre 1918 — 28 aprile 1921per 3 anni
  9. 23 settembre 1917 — 20 settembre 1918per 12 mesi
  10. 27 giugno 1913 — 23 settembre 1917testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 28 aprile 1921

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1918 al 28 aprile 1921. 143 parole tolte, 111 parole aggiunte in 18 capoversi.

L'indennita' tolto: di buonuscita sara' di L. tolto: 200 piu' tanti centesimi aggiunto: 500, piu' l'importo risultante dal prodotto del numero dei mesi di servizio utile per un centesimo e mezzo dell'ultimo stipendio mensile o paga ragguagliata a mesetolto: , quanti sono i mesi di servizio utile prestato con un massimoaggiunto: . Nel caso non raggiunga le L. 1200, sara' ulteriormente aumentata di L. 100, senza pero' superare la suindicata somma di L. aggiunto: 1200.

E' servizio utile aggiunto: agli effetti dell'indennita' di buonuscita quello prestato in qualita' di agente in prova, provvisorio, stabile, a tempo indeterminato, di ruolo, di pianta organica, eccettuato quindi il servizio tolto: da avventizio o aggiunto: di avventizio o di straordinario e le interruzioni di servizio.

… servizio sara' considerato utile quando quello indicato al comma precedente non raggiunga i 30 tolto: od aggiunto: o i 25 anni a seconda che l'agente e' addetto al servizio sedentario tolto: od aggiunto: o al servizio attivo, ma non potra' cumularsi oltre un massimo complessivo di 30 o 25 anni rispettivamente.

aggiunto: L'indennita' di buonuscita non puo' eccedere le L. 7500.

I sussidi agli orfani saranno aggiunto: di:

tolto: diL. 310aggiunto: L. 600 oppure di L. tolto: 240 aggiunto: 480 all'anno per 1 orfanotolto: .

tolto: di L. 403 id. id. L. 312 id. id. 2 orfani.aggiunto: » 804 » » 624 » 2 orfani

tolto: di L. 465 id. id. L. 360 id. id. 3 id.aggiunto: » 936 » » 720 » 3 »

Mostra gli altri 10 capoversi cambiati

tolto: di L. 527 id. id. L. 408 id. id. 4 id.aggiunto: » 1056 » » 816 » 4 »

tolto: di L. 589 id. id. L. 456 id. id. 5 id.aggiunto: » 1176 » » 912 » 5 »

tolto: di L. 651 id. id. L. 504 id. id. 6 id.aggiunto: » 1308 » » 1008 » 6 »

tolto: di L. 713 id. id, L. 552 id. id. 7 id. o piu'aggiunto: » 1428 » » 1104 » 7 o piu' orfani a seconda che l'agente tolto: apparteneva aggiunto: appartenga al personale dei primi tolto: 11 aggiunto: dieci gradi od a quello dei rimanenti gradi e se gli orfani sono provvisti di tolto: un assegno sul fondo pensioni.

Tali sussidi saranno aumentati aggiunto: rispettivamente di L. tolto: 55 aggiunto: 120 o di L. tolto: 45 aggiunto: 96 per gli orfani non provvisti di assegno sul fondo pensioni.

Gli assegni alimentari per ciascuno dei tolto: due gruppi di persone di cui ai punti tolto: terzo e quarto aggiunto: 3° e 4° del precedente articolo, saranno aggiunto: di:

tolto: diL. 360aggiunto: L. 720 oppure di L. tolto: 300 aggiunto: 600 all'anno per 1 persona tolto: di L. 468 oppure di L. 390 all'anno per 2 persone di L. 540 oppure di L. 450 all'anno per 3 persone di L. 612 oppure di L. 510 all'anno per 4 persone o piu',

aggiunto: » 936 » » 780 » 2 persone

aggiunto: » 1060 » » 960 » 3 »

aggiunto: » 1224 » » 1020 » 4 o piu' persone a seconda che l'agente tolto: apparteneva aggiunto: appartenga al personale dei primi tolto: undici aggiunto: dieci gradi od a quello dei rimanenti gradi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 7 aprile 1921, n. 370

    La L. 7 aprile 1921, n. 370 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1° marzo 1920.

urn:nir:stato:legge:1913-06-19;641~art2 · fonte del testo