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[1]L'indennita' di buonuscita sara' di L. 200 piu' tanti centesimi dell'ultimo stipendio mensile o paga ragguagliata a mese, quanti sono i mesi di servizio utile prestato con un massimo di L. E' servizio utile quello prestato in qualita' di agente in prova, provvisorio, stabile, a tempo indeterminato, di ruolo, di pianta organica, eccettuato quindi il servizio da avventizio o straordinario e le interruzioni di servizio.
[2]Per gli agenti passati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato prima dell'andata in vigore della presente legge, i quali abbiano prestato per piu' di cinque anni di servizio continuativo in qualita' di straordinari o di avventizi presso l'Amministrazione governativa o l'Amministrazione sociale dalla quale provengono, tale servizio sara' considerato utile quando quello indicato al comma precedente non raggiunga i 30 od i 25 anni a seconda che l'agente e' addetto al servizio sedentario od al servizio attivo, ma non potra' cumularsi oltre un massimo complessivo di 30 o 25 anni rispettivamente.
[3]Gli agenti ai quali sia gia' stato o venga applicato il disposto dell'art. 9 della legge 13 aprile 1911, n. 310, si considerano a tutti gli effetti della presente legge esonerati dal servizio alla data del provvedimento stesso.
[4]All'indennita' di buonuscita e' applicabile, per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile, il disposto dell'art. 19, ultimo capoverso della legge 22 aprile 1905, n. 137.
[5]I sussidi agli orfani saranno:
[6]di L. 310 oppure di L. 240 all'anno per 1 orfano.
[7]di L. 403 id. id. L. 312 id. id. 2 orfani.
[8]di L. 465 id. id. L. 360 id. id. 3 id.
[9]di L. 527 id. id. L. 408 id. id. 4 id.
[10]di L. 589 id. id. L. 456 id. id. 5 id.
[11]di L. 651 id. id. L. 504 id. id. 6 id.
[12]di L. 713 id. id, L. 552 id. id. 7 id. o piu' a seconda che l'agente apparteneva al personale dei primi 11 gradi od a quello dei rimanenti gradi e se gli orfani sono provvisti di un assegno sul fondo pensioni.
[13]Tali sussidi saranno aumentati di L. 55 o di L. 45 per gli orfani non provvisti di assegno sul fondo pensioni.
[14]((Un limitato numero di orfani, anziche' sussidiato, potra' essere ricoverato, a carico della disponibilita', in Istituti di educazione e di istruzione a cura dell'Opera.
[15]In tal caso la pensione riversibile attribuita dalla legge sulle pensioni in proprio all'orfano ricoverato, o attribuita cumulativamente ai diversi orfani, se tutti siano ricoverati, sara' devoluta all'Opera, fino a concorrenza della spesa.
[16]Il ricovero dell'orfano che compie il 18° anno di eta' nel corso dell'anno scolastico, puo' essere prolungato, a cura dell'Opera, per la ulteriore durata dell'anno stesso.
[17]Gli assegni alimentari per ciascuno dei due gruppi di persone di cui ai punti terzo e quarto del precedente articolo, saranno:
[18]di L. 360 oppure di L. 300 all'anno per 1 persona di L. 468 oppure di L. 390 all'anno per 2 persone di L. 540 oppure di L. 450 all'anno per 3 persone di L. 612 oppure di L. 510 all'anno per 4 persone o piu', a seconda che l'agente apparteneva al personale dei primi undici gradi od a quello dei rimanenti gradi.
[19]La disponibilita' dell'Opera, per le concessioni di cui ai punti secondo, lettera c), e quarto del precedente articolo, al comma settimo del presente articolo, ed al seguente art. 4, sara' fissata annualmente dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.
[20]Sono esenti da tasse di bollo i certificati e tutti gli altri documenti che debbono esibirsi in sede amministrativa per la liquidazione della indennita' di buonuscita e per la concessione ed il pagamento dei sussidi e degli assegni alimentari)).
Testo in vigore dal 20 settembre 1918 al 28 aprile 1921
