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[1]L'indennita' di buonuscita sara' di L. 200 piu' tanti centesimi dell'ultimo stipendio mensile o paga ragguagliata a mese, quanti sono i mesi di servizio utile prestato con un massimo di L. E' servizio utile quello prestato in qualita' di agente in prova, provvisorio, stabile, a tempo indeterminato, di ruolo, di pianta organica, eccettuato quindi il servizio da avventizio o straordinario e le interruzioni di servizio.

[2]Per gli agenti passati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato prima dell'andata in vigore della presente legge, i quali abbiano prestato per piu' di cinque anni di servizio continuativo in qualita' di straordinari o di avventizi presso l'Amministrazione governativa o l'Amministrazione sociale dalla quale provengono, tale servizio sara' considerato utile quando quello indicato al comma precedente non raggiunga i 30 od i 25 anni a seconda che l'agente e' addetto al servizio sedentario od al servizio attivo, ma non potra' cumularsi oltre un massimo complessivo di 30 o 25 anni rispettivamente.

[3]Gli agenti ai quali sia gia' stato o venga applicato il disposto dell'art. 9 della legge 13 aprile 1911, n. 310, si considerano a tutti gli effetti della presente legge esonerati dal servizio alla data del provvedimento stesso.

[4]All'indennita' di buonuscita e' applicabile, per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile, il disposto dell'art. 19, ultimo capoverso della legge 22 aprile 1905, n. 137.

[5]I sussidi agli orfani saranno:

[6]di L. 310 oppure di L. 240 all'anno per 1 orfano.

[7]di L. 403 id. id. L. 312 id. id. 2 orfani.

[8]di L. 465 id. id. L. 360 id. id. 3 id.

[9]di L. 527 id. id. L. 408 id. id. 4 id.

[10]di L. 589 id. id. L. 456 id. id. 5 id.

[11]di L. 651 id. id. L. 504 id. id. 6 id.

[12]di L. 713 id. id, L. 552 id. id. 7 id. o piu' a seconda che l'agente apparteneva al personale dei primi 11 gradi od a quello dei rimanenti gradi e se gli orfani sono provvisti di un assegno sul fondo pensioni.

[13]Tali sussidi saranno aumentati di L. 55 o di L. 45 per gli orfani non provvisti di assegno sul fondo pensioni.

[14]((Un limitato numero di orfani, anziche' sussidiato, potra' essere ricoverato, a carico della disponibilita', in Istituti di educazione e di istruzione a cura dell'Opera.

[15]In tal caso la pensione riversibile attribuita dalla legge sulle pensioni in proprio all'orfano ricoverato, o attribuita cumulativamente ai diversi orfani, se tutti siano ricoverati, sara' devoluta all'Opera, fino a concorrenza della spesa.

[16]Il ricovero dell'orfano che compie il 18° anno di eta' nel corso dell'anno scolastico, puo' essere prolungato, a cura dell'Opera, per la ulteriore durata dell'anno stesso.

[17]Gli assegni alimentari per ciascuno dei due gruppi di persone di cui ai punti terzo e quarto del precedente articolo, saranno:

[18]di L. 360 oppure di L. 300 all'anno per 1 persona di L. 468 oppure di L. 390 all'anno per 2 persone di L. 540 oppure di L. 450 all'anno per 3 persone di L. 612 oppure di L. 510 all'anno per 4 persone o piu', a seconda che l'agente apparteneva al personale dei primi undici gradi od a quello dei rimanenti gradi.

[19]La disponibilita' dell'Opera, per le concessioni di cui ai punti secondo, lettera c), e quarto del precedente articolo, al comma settimo del presente articolo, ed al seguente art. 4, sara' fissata annualmente dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

[20]Sono esenti da tasse di bollo i certificati e tutti gli altri documenti che debbono esibirsi in sede amministrativa per la liquidazione della indennita' di buonuscita e per la concessione ed il pagamento dei sussidi e degli assegni alimentari)).

Testo in vigore dal 20 settembre 1918 al 28 aprile 1921

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

10 versioni dal 1913

1913oggi
  1. 22 dicembre 2008 — oggiabrogatoper 18 anni
  2. 1 gennaio 1956 — 22 dicembre 2008per 53 anni
  3. 11 ottobre 1930 — 1 gennaio 1956per 25 anni
  4. 10 febbraio 1928 — 11 ottobre 1930per 3 anni
  5. 28 febbraio 1926 — 10 febbraio 1928per un anno
  6. 24 febbraio 1924 — 28 febbraio 1926per 2 anni
  7. 28 aprile 1921 — 24 febbraio 1924per 3 anni
  8. 20 settembre 1918 — 28 aprile 1921per 3 anni
  9. 23 settembre 1917 — 20 settembre 1918per 12 mesi
  10. 27 giugno 1913 — 23 settembre 1917testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1918

Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 1917 al 20 settembre 1918. 43 parole tolte, 180 parole aggiunte in 7 capoversi.

Un limitato numero di orfani, tolto: da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato nei limiti della disponibilita', potra', anziche' sussidiato, tolto: essere ricoverato in istituti aggiunto: potra' essere ricoverato, a carico della disponibilita', in Istituti di educazione e di istruzione a cura dell'Opera.

aggiunto: In tal caso la pensione riversibile attribuita dalla legge sulle pensioni in proprio all'orfano ricoverato, o attribuita cumulativamente ai diversi orfani, se tutti siano ricoverati, sara' devoluta all'Opera, fino a concorrenza della spesa.

aggiunto: Il ricovero dell'orfano che compie il 18° anno di eta' nel corso dell'anno scolastico, puo' essere prolungato, a cura dell'Opera, per la ulteriore durata dell'anno stesso.

Gli assegni alimentaritolto: , di cui al numero terzo dell'art 1 aggiunto: per ciascuno dei due gruppi di persone di cui ai punti terzo e quarto del precedente articolo, saranno:

di tolto: lire aggiunto: L. 360 oppure di tolto: lire aggiunto: L. 300 all'anno per 1 persona di L tolto: 408 id. id.aggiunto: . 468 oppure di L. 390 tolto: id. id. aggiunto: all'anno per 2 persone di L. 540 tolto: id id. aggiunto: oppure di L. 450 tolto: id. id. aggiunto: all'anno per 3 persone di L. 612 tolto: id. id. aggiunto: oppure di L. 510 tolto: id. id. aggiunto: all'anno per 4 persone o piu'aggiunto: , a seconda che l'agente apparteneva al personale dei primi tolto: 11 aggiunto: undici gradi od a quello dei rimanenti gradiaggiunto: .

aggiunto: La disponibilita' dell'Opera, per le concessioni di cui ai punti secondo, lettera c), e quarto del precedente articolo, al comma settimo del presente articolo, ed al seguente art. 4, sara' fissata annualmente dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

aggiunto: Sono esenti da tasse di bollo i certificati e tutti gli altri documenti che debbono esibirsi in sede amministrativa per la liquidazione della indennita' di buonuscita e per la concessione ed il pagamento dei sussidi e degli assegni alimentari.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1913-06-19;641~art2 · fonte del testo