Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 febbraio 1928 al 11 ottobre 1930. Leggi il testo vigente →

[1]L'indennita' di buonuscita sara' di L. 400, piu' l'importo risultante dal prodotto del numero dei mesi di servizio utile per un centesimo e mezzo dell'ultimo stipendio mensile paga ragguagliata a mese. Nel caso non raggiunga le L. 1000, sara' ulteriormente aumentata di L. 100, senza pero' superare la suindicata somma di L. 1000. E' servizio utile agli effetti della indennita' di buonuscita quello prestato in qualita' di agente in prova, provvisorio, stabile, a tempo indeterminato, di ruolo, di pianta organica, eccettuato quindi il servizio di avventizio o di straordinario e le interruzioni di servizio, salvo per queste ultime il disposto del comma seguente.

[2]Le interruzioni di servizio con riduzione o cessazione dello stipendio o paga, esclusa l'aspettativa per ragioni d'interesse privato, sono ricuperabili, nei riguardi delle ritenute per l'Opera di previdenza, colle norme e nei limiti valevoli per il Fondo pensioni giusta l'art. 7 del testo unico approvato col R. decreto 22 aprile 1909, n. 229.

[3]Fra le interruzioni ricuperabili colle suddette norme e nei suddetti limiti s'intendono comprese quelle che si sono verificate per gli agenti dispensati in ordine ai Regi decreti n. 143 e n. 153 del 28 gennaio 1923, che siano stati successivamente riammessi in servizio.

[4]Per gli agenti passati all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato prima dell'andata in vigore della legge 19 giugno 1913, n. 641, i quali abbiano prestato piu' di cinque anni di servizio continuativo in qualita' di straordinari o di avventizi presso l'Amministrazione governativa o l'Amministrazione sociale dalla quale prevengono, tale servizio sara' considerato utile quando quello indicato al comma precedente non raggiunga i 30 o i 25 anni a seconda che l'agente all'atto dell'esonero sia addetto al servizio sedentario o al servizio attivo ai sensi dell'art. 3 del decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, ma non potra' cumularsi oltre un massimo complessivo di 30 o 25 anni rispettivamente.

[5]((Quando l'indennita' di buonuscita, computata come al primo comma del presente articolo, risulti superiore a lire 6000, la parte eccedente verra' ridotta a tre quarti)). 9

[6]Gli agenti ai quali sia stato applicato il disposto dell'articolo 9 della legge 13 aprile 1911, n. 310, si considerano a tutti gli effetti della presente legge esonerati dal servizio alla data del provvedimento stesso.

[7]((I sussidi temporanei di cui ai punti 2° e 4° dell'art. 2 saranno di:

[8]L. 600 oppure di L. 480 all'anno per 1 persona

[9]L. 804 oppure di L. 624 all'anno per 2 persone

[10]L. 936 oppure di L. 720 all'anno per 3 persone

[11]L. 1056 oppure di L. 816 all'anno per 4 persone

[12]L. 1176 oppure di L. 912 all'anno per 5 persone

[13]L. 1308 oppure di L.1008 all'anno per 6 persone

[14]L. 1428 oppure di L. 1104 all'anno per 7 o piu' persone a seconda che l'agente appartenga al personale dei primi 11 gradi od a quello dei rimanenti dei quadri di classificazione di cui al R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405. Per gli agenti cessati dal servizio anteriormente al 1° marzo 1924 si applicheranno a questo effetto i quadri di classificazione di cui il decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393)). 9 ((Tali sussidi saranno aumentati rispettivamente di L. 120 e di L. 96 quando si tratti di orfani e quando questi non siano provvisti di assegno continuativo a carico del fondo pensioni, o dell'Amministrazione ferroviaria, o dello Stato o di altre casse di previdenza alle quali l'agente fosse iscritto con contributo dell'Amministrazione ferroviaria)). 9

[15]Un limitato numero di orfani, anziche' sussidiato, potra' essere ricoverato, a carico della disponibilita', in istituti di educazione e di istruzione o, eccezionalmente, in speciali luoghi di cura.

[16]In tal caso non avverra' corresponsione di sussidio quando tutti gli orfani di una famiglia siano ricoverati; quando lo siano solo in parte il sussidio sara' ridotto all'ammontare competente al numero di orfani non ricoverati. Inoltre sulla pensione spettante alla famiglia sara' devoluta all'Opera, fino a concorrenza delle spese, la differenza fra la pensione di riversibilita' completa e quella che spetterebbe col computo dei soli orfani non ricoverati.

[17]Cosi pure sara' devoluta all'Opera l'eventuale borsa di studio che venisse accordata dalla Fondazione Elena di Savoia agli orfani ricoverati.

[18]Il ricovero dell'orfano che compie il 18° anno di eta' nel corso dell'anno scolastico, puo' essere prolungato a cura dell'Opera per la ulteriore durata dell'anno stesso.

[19]In casi eccezionali, a giudizio del Comitato, potra' essere prorogato fino al compimento degli studi medi superiori gia' iniziati, il ricovero dell'orfano che abbia compiuto il 18° anno, e che abbia mostrato buona volonta' e particolare attitudine allo studio.

[20]Verificandosi la proroga del ricovero oltre il 18° anno l'assegno di cui al paragrafo 4 dell'art. 2 sara' pagato allorche' l'orfano avra' fatto definitivamente ritorno in famiglia.

[21]((Potranno anche essere conferite annualmente, a carico della disponibilita', borse di studio a favore degli orfani degli agenti di cui al punto 2° dell'art. 2, anche se non abbiano goduto il sussidio temporaneo per avere gia' superato il 18° anno alla morte del padre, nonche' a favore di figli di agenti cessati dal servizio e viventi. Alle borse di studio potranno concorrere anche i figli di agenti in servizio quando siano iscritti a scuole medie di secondo grado o a universita' o istituti superiori del Regno anche se seguano scuole o corsi di perfezionamento)). 9

[22]L'assegnazione delle borse - riservata ai piu' meritevoli fra i concorrenti - sara' fatta dal Comitato dell'Opera in base a norme che verranno approvate dal Comitato stesso.

[23]((Le borse di studio saranno concesse nella misura seguente:

[24]da L. 660 a L. 800 per le elementari;

[25]da L. 1000 a. L. 1500 per le scuole medie di primo grado, industriali di 1° e 2° grado, od altre equivalenti;

[26]da L. 1300 a L. 1800 per le scuole medie di 2° grado industriali di 3° grado od altre equivalenti;

[27]da L. 3000 a L. 4000 per le universita' o istituti superiori anche se l'interessato sia inscritto a scuole o Corsi di perfezionamento)). 9

[28]Gli assegni alimentari per ciascuno dei gruppi di persone di cui ai punti 5° e 6° del precedente articolo, saranno:

[29]di L. 1080 oppure di L. 900 all'anno per 1 persona;

[30]di L. 1404 oppure di L. 1170 all'anno per 2 persone;

[31]di L. 1590 oppure di L. 1440 all'anno per 3 persone;

[32]di L. 1836 oppure di L. 1530 all'anno per 4 o piu' persone a seconda che l'agente appartenga al personale dei primi 11 gradi od a quello dei rimanenti, dei quadri di classificazione di cui al R. decreto-legge 405 del 7 aprile 1925. Per gli agenti cessati dal servizio anteriormente al 1° marzo 1924, si applicheranno, a questo effetto, i quadri di classificazione di cui il decreto Luogotenenziale 1393 del 13 agosto 1917.

[33]La disponibilita' dell'Opera per le varie concessioni previste come facoltative viene fissata annualmente dal Ministro per le comunicazioni.

[34]Sono esenti da tassa di bollo i certificati e tutti gli altri documenti che debbono esibirsi in sede amministrativa per la liquidazione delle indennita' di buonuscita e per la concessione ed il pagamento dei sussidi, degli assegni e delle borse di studio.

[35]7

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 aprile 1921, n. 370

5

La L. 7 aprile 1921, n. 370 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1° marzo 1920.

7

Il Regio D.L. 7 febbraio 1926, n. 187, convertito senza modificazioni dalla L. 25 giugno 1926, n. 1190, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5, in quanto costituiscono modificazioni di quelle preesistenti, avranno effetto dal 1° gennaio 1926, fatta eccezione per la concessione delle borse di studio di cui all'art. 3 che si iniziera' coll'anno finanziario 1926-27".

L. 22 dicembre 1927, n. 2685

9

con decorrenza dal 1 luglio 1927

La L. 22 dicembre 1927, n. 2685, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1927.

Testo in vigore dal 10 febbraio 1928 al 11 ottobre 1930

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

10 versioni dal 1913

1913oggi
  1. 22 dicembre 2008 — oggiabrogatoper 18 anni
  2. 1 gennaio 1956 — 22 dicembre 2008per 53 anni
  3. 11 ottobre 1930 — 1 gennaio 1956per 25 anni
  4. 10 febbraio 1928 — 11 ottobre 1930per 3 anni
  5. 28 febbraio 1926 — 10 febbraio 1928per un anno
  6. 24 febbraio 1924 — 28 febbraio 1926per 2 anni
  7. 28 aprile 1921 — 24 febbraio 1924per 3 anni
  8. 20 settembre 1918 — 28 aprile 1921per 3 anni
  9. 23 settembre 1917 — 20 settembre 1918per 12 mesi
  10. 27 giugno 1913 — 23 settembre 1917testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 10 febbraio 1928

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 1926 al 10 febbraio 1928. 56 parole tolte, 185 parole aggiunte in 15 capoversi.

Quando l'indennita' di buonuscita, computata come al primo comma del presente articolo, risulti superiore a tolto: L. aggiunto: lire 6000, la parte eccedente verra' ridotta tolto: alla meta' aggiunto: a tre quarti.

I sussidi tolto: agli orfani saranno aggiunto: temporanei di cui ai punti 2° e 4° dell'art. 2 saranno di:

tolto: diL. 600 oppure di L. 480 all'anno per 1 tolto: orfano aggiunto: persona

tolto: » 804 » 624 » 2 orfaniaggiunto: L. 804 oppure di L. 624 all'anno per 2 persone

tolto: » 936 » 720 » 3 »aggiunto: L. 936 oppure di L. 720 all'anno per 3 persone

tolto: » 1056 » 816 » 4 »aggiunto: L. 1056 oppure di L. 816 all'anno per 4 persone

tolto: » 1176 » 912 » 5 »aggiunto: L. 1176 oppure di L. 912 all'anno per 5 persone

tolto: » 1308 »1008 » 6 »aggiunto: L. 1308 oppure di L.1008 all'anno per 6 persone

Mostra gli altri 7 capoversi cambiati

tolto: » 1428 » 1104 »aggiunto: L. 1428 oppure di L. 1104 all'anno per 7 o piu' tolto: orfani, aggiunto: persone a seconda che l'agente appartenga al personale dei primi 11 gradi od a quello dei rimanentitolto: , dei quadri di classificazione di cui al R. decreto-legge tolto: 405 del 7 aprile 1925tolto: .aggiunto: , n. 405. Per gli agenti cessati dal servizio anteriormente al 1° marzo 1924 si applicheranno a questo effetto i quadri di classificazione di cui il decreto Luogotenenziale tolto: 1393 del 13 agosto 1917tolto: .

aggiunto: , n. 1393. Tali sussidi saranno tolto: annientati aggiunto: aumentati rispettivamente di L. 120 aggiunto: e di L. 96 tolto: per gli orfani non aggiunto: quando si tratti di orfani e quando questi non siano provvisti di assegno continuativo a carico del tolto: Fondo aggiunto: fondo pensioni, o dell'Amministrazione ferroviaria, o dello Statotolto: , o di altre tolto: Casse aggiunto: casse di previdenza alle quali l'agente fosse tolto: inscritto, aggiunto: iscritto con contributo dell'Amministrazione ferroviaria.

Potranno anche essere conferite annualmente, a carico della disponibilita', borse di studio a favore tolto: di orfani che godano o che aggiunto: degli orfani degli agenti di cui al punto 2° dell'art. 2, anche se non abbiano goduto il sussidio temporaneotolto: , oppure aggiunto: per avere gia' superato il 18° anno alla morte del padre, nonche' a favore di figli di agenti tolto: esonerati aggiunto: cessati dal servizio e viventi. Alle borse di studio potranno concorrere anche i figli di agenti in servizio quando siano iscritti a scuole medie di secondo grado o a universita' o istituti superiori del Regno anche se seguano scuole o corsi di perfezionamento.

da L. tolto: 600 aggiunto: 660 a L. 800 per le elementari;

da L. 1000 aaggiunto: . L. 1500 per le scuole medie tolto: inferiori aggiunto: di primo grado, industriali di 1° e 2° gradoaggiunto: , od altre equivalenti;

da L. 1300 a L. 1800 per le scuole medie tolto: superiori, aggiunto: di 2° grado industriali di 3° gradotolto: , od altre equivalenti;

da L. 3000 a L. 4000 per le universita' tolto: ed altri istituti di istruzione superiore aggiunto: o istituti superiori anche se l'interessato sia inscritto a scuole o Corsi di perfezionamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 dicembre 1927, n. 2685

    La L. 22 dicembre 1927, n. 2685, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1927.

urn:nir:stato:legge:1913-06-19;641~art2 · fonte del testo