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[1]Spetta al direttore generale:

  • a)ordinare le spese nei limiti del bilancio approvato e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;
  • b)dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
  • c)rappresentare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a tutti gli effetti giuridici verso i terzi, salvo la disposizione dell'art. 12, n. 1, e dell'art. 872 del Codice di commercio;
  • d)((approvare i progetti di lavori sulle linee e dipendenze, di importo non superiore alle L. 50,000 e non richiedenti espropriazioni, nonche' le provviste fino allo stesso limite)).
  • e)autorizzare la esecuzione dei lavori, delle provviste e delle spese cui si riferiscono le assegnazioni approvate dal Consiglio d'amministrazione;

[2]f)((approvare i contratti ad asta pubblica e licitazione privata di importo fino a L. 20,000 e quelli a trattativa privata di importo fino a L. 5000));

  • g)approvare la esecuzione dei lavori in economia ed a cottimo compresi nelle assegnazioni;
  • h)autorizzare liti attive e approvare transazioni, quando il valore dell'oggetto controverso non superi le lire diecimila, previo il parere dell'avvocatura erariale quando si tratti di transazioni in cause relative ad immobili patrimoniali e il valore della causa superi la competenza pretoriale;
  • i)approvare corse a prezzo ridotto e la concessione di facilitazioni per treni in occasione di feste, fiere, e simili;
  • l)approvare le proposte per il conferimento di premi speciali, e le gratificazioni ed i sussidi al personale, che non raggiungano la competenza del Consiglio d'amministrazione a termini del regolamento per la esecuzione della presente legge;

[3]m)((autorizzare nei casi d'urgenza l'incominciamento dei lavori e delle provviste, gia' deliberati dal Consiglio di amministrazione, anche in pendenza dell'approvazione e registrazione dei relativi contratti));

[4]n)((prendere provvedimenti di urgenza nell'interesse della continuita' e sicurezza dell'esercizio o nell'interesse del traffico, salvo a chiedere la sanzione del Consiglio di amministrazione nella prima adunanza));

[5]o)((ordinare quant'altro sia necessario per i bisogni della azienda e non richieda l'intervento ne' del Consiglio d'amministrazione, ne' del ministro dei lavori pubblici)).

[6]Il direttore generale informa, nei termini stabiliti dal regolamento, il ministro ed il Consiglio d'amministrazione degli atti piu' importanti, e da' notizia sommaria degli altri compiuti in dipendenza delle sue attribuzioni e facolta'.

[7]Su conforme parere del Consiglio d'amministrazione, e coll'approvazione del ministro, potranno essere dal direttore generale delegate temporaneamente alcune delle sue facolta' ad altri funzionari dipendenti.

[8]((Il direttore generale, con parere favorevole del Consiglio di amministrazione, proporra' al ministro due funzionari col titolo di vice direttore generale, che abbiano a coadiuvarlo secondo norme approvate dal Consiglio e a sostituirlo nei casi di assenza od impedimento secondo l'ordine di precedenza da stabilirsi dal Consigli stesso. I vice-direttori generali sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri)).

Testo in vigore dal 13 luglio 1909 al 4 agosto 1912

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 luglio 1909

Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1907 al 13 luglio 1909. 83 parole tolte, 105 parole aggiunte in 6 capoversi.

d) approvaretolto: , in linea tecnica e finanziaria, aggiunto: i progetti di lavori aggiunto: sulle linee e dipendenze, di importo non superiore tolto: a lire cinquantamila aggiunto: alle L. 50,000 e non richiedenti espropriazionitolto: ;aggiunto: , nonche' le provviste fino allo stesso limite.

f)approvare i contratti tolto: per lavori e provviste ad asta pubblica e licitazione privata tolto: fino a lire ventimila e per lavori e provviste aggiunto: di importo fino a L. 20,000 e quelli a trattativa privata tolto: fino a lire cinquemila aggiunto: di importo fino a L. 5000;

m)autorizzaretolto: , nei casi d'urgenzatolto: , l'incominciamento dei lavori e delle provviste tolto: gia' deliberate dal Consiglio d'amministrazioneaggiunto: , gia' deliberati dal Consiglio di amministrazione, anche in pendenza dell'approvazione e registrazione dei relativi contratti; tolto: eprendere altri provvedimenti necessari per garantire la

aggiunto: n)prendere provvedimenti di urgenza nell'interesse della continuita' e sicurezza dell'esercizio aggiunto: o nell'interesse del traffico, salvo a chiedere la sanzione del Consiglio tolto: d'amministrazione aggiunto: di amministrazione nella prima adunanza;

tolto: naggiunto: o)ordinare quant'altro sia necessario per i bisogni della azienda e non richieda l'intervento ne' del Consiglio d'amministrazione, ne' del ministro dei lavori pubblici.

Il direttore generale tolto: potra', con parere favorevole del Consigliotolto: , proporre al ministro taluni funzionari, in numero non maggiore di quattro, che abbiano incarico di presiedere all'azione di parecchi servizi aggiunto: di amministrazione, proporra' al ministro due funzionari col titolo di tolto: direttori aggiunti, e fra essi potranno essere designati uno o due che abbiano ad assumere le veci del direttore generale in caso aggiunto: vice direttore generale, che abbiano a coadiuvarlo secondo norme approvate dal Consiglio e a sostituirlo nei casi di assenza od impedimento aggiunto: secondo l'ordine di precedenza da stabilirsi dal Consigli stesso. I vice-direttori generali sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art10 · fonte del testo