Art. 10
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[1]Spetta al direttore generale:
- a)ordinare le spese nei limiti del bilancio approvato e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;
- b)dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
- c)rappresentare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a tutti gli effetti giuridici verso i terzi, salvo la disposizione dell'art. 12, n. 1, e dell'art. 872 del Codice di commercio;
- d)((approvare i progetti di lavori sulle linee e dipendenze, di importo non superiore alle L. 50,000 e non richiedenti espropriazioni, nonche' le provviste fino allo stesso limite)).
- e)autorizzare la esecuzione dei lavori, delle provviste e delle spese cui si riferiscono le assegnazioni approvate dal Consiglio d'amministrazione;
[2]f)((approvare i contratti ad asta pubblica e licitazione privata di importo fino a L. 20,000 e quelli a trattativa privata di importo fino a L. 5000));
- g)approvare la esecuzione dei lavori in economia ed a cottimo compresi nelle assegnazioni;
- h)autorizzare liti attive e approvare transazioni, quando il valore dell'oggetto controverso non superi le lire diecimila, previo il parere dell'avvocatura erariale quando si tratti di transazioni in cause relative ad immobili patrimoniali e il valore della causa superi la competenza pretoriale;
- i)approvare corse a prezzo ridotto e la concessione di facilitazioni per treni in occasione di feste, fiere, e simili;
- l)approvare le proposte per il conferimento di premi speciali, e le gratificazioni ed i sussidi al personale, che non raggiungano la competenza del Consiglio d'amministrazione a termini del regolamento per la esecuzione della presente legge;
[3]m)((autorizzare nei casi d'urgenza l'incominciamento dei lavori e delle provviste, gia' deliberati dal Consiglio di amministrazione, anche in pendenza dell'approvazione e registrazione dei relativi contratti));
[4]n)((prendere provvedimenti di urgenza nell'interesse della continuita' e sicurezza dell'esercizio o nell'interesse del traffico, salvo a chiedere la sanzione del Consiglio di amministrazione nella prima adunanza));
[5]o)((ordinare quant'altro sia necessario per i bisogni della azienda e non richieda l'intervento ne' del Consiglio d'amministrazione, ne' del ministro dei lavori pubblici)).
[6]Il direttore generale informa, nei termini stabiliti dal regolamento, il ministro ed il Consiglio d'amministrazione degli atti piu' importanti, e da' notizia sommaria degli altri compiuti in dipendenza delle sue attribuzioni e facolta'.
[7]Su conforme parere del Consiglio d'amministrazione, e coll'approvazione del ministro, potranno essere dal direttore generale delegate temporaneamente alcune delle sue facolta' ad altri funzionari dipendenti.
[8]((Il direttore generale, con parere favorevole del Consiglio di amministrazione, proporra' al ministro due funzionari col titolo di vice direttore generale, che abbiano a coadiuvarlo secondo norme approvate dal Consiglio e a sostituirlo nei casi di assenza od impedimento secondo l'ordine di precedenza da stabilirsi dal Consigli stesso. I vice-direttori generali sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri)).
Testo in vigore dal 13 luglio 1909 al 4 agosto 1912
