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[1]Spetta al direttore generale:

  • a)ordinare le spese nei limiti del bilancio approvato e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;
  • b)LETTERA ABROGATA DAL REGIO D.L. 22 MAGGIO 1924, N. 868, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 3 APRILE 1926, N. 695;
  • c)LETTERA ABROGATA DAL REGIO D.L. 22 MAGGIO 1924, N. 868, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 3 APRILE 1926, N. 695;

[2]((d) approvare i progetti per lavori sulle linee e dipendenze e per provviste d'importo non superiore a L. 2.000.000 nonche' le proposte per vendite di materiali fino allo stesso limite));25

  • e)autorizzare la esecuzione dei lavori, delle provviste e delle spese cui si riferiscono le assegnazioni approvate dal Consiglio di amministrazione;
  • f)((approvare i contratti ad asta pubblica ed a licitazione privata fino a L. 2.000.000 e quelli a trattativa privata fino a L. 500.000));
  • g)approvare la esecuzione dei lavori in economia ed a cottimo compresi nelle assegnazioni;
  • h)((autorizzare liti attive ed approvare transazioni quando il valore dell'oggetto controverso o transatto non superi L. 500.000.

[3]La competenza dei capi servizio, dei capi compartimento e degli altri organi inferiori dell'Amministrazione ferroviaria e' determinata con decreto del Ministro per i trasporti)). 25

  • i)approvare corse a prezzo ridotto e la concessione di facilitazioni per treni in occasione di feste, fiere e simili; 33 44
  • l)approvare gli aumenti normali di stipendio e paga del personale;
  • m)approvare le proposte per il conferimento di premi speciali, e le gratificazioni ed i sussidi al personale, che non raggiungano la competenza del Consiglio d'amministrazione a termini del regolamento per la esecuzione della presente legge;
  • n)autorizzare nei cari d'urgenza l'incominciamento dei lavori e delle provviste, gia' deliberati dal Consiglio d'amministrazione anche in pendenza dell'approvazione dei relativi contratti;
  • o)prendere provvedimenti di urgenza nell'interesse della continuita' e sicurezza dell'esercizio o nell'interesse del traffico, salvo a chiedere la sanzione del Consiglio di amministrazione nella prima, adunanza;
  • p)ordinare quant'altro sia necessario per i bisogni della azienda e non richieda l'intervento ne' del Consiglio d'amministrazione, ne' del ministro dei lavori pubblici.

[4]Il direttore generale informa, nei termini stabiliti dal regolamento, il ministro ed il Consiglio d'amministrazione degli atti piu' importanti, e da' notizia sommaria degli altri compiuti in dipendenza delle sue attribuzioni e facolta'.

[5]Su conforme parere del Consiglio d'amministrazione, e coll'approvazione del ministro, potranno essere dal direttore generale delegate temporaneamente alcune delle sue facolta' ad altri funzionari dipendenti.

[6]Il direttore generale, con parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, proporra' al ministro due funzionari col titolo di vice direttore generale, che abbiano a coadiuvarlo secondo norme approvate dal Consiglio o a sostituirlo nei casi di assenza od impedimento secondo l'ordine di precedenza da stabilirsi dal Consiglio stesso. I vice direttori generali sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 7 aprile 1921, n. 368

25

La L. 7 aprile 1921, n. 368, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le modificazioni agli articoli 6, 10, 29 e 31 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sancite con l'art. 8 della presente legge, avranno vigore soltanto per un biennio".

Regio Decreto 10 settembre 1923, n. 2641

33

Il Regio Decreto 10 settembre 1923, n. 2641, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che"Le disposizioni degli art. 6 (punti 7 e 14), 10 (punto i), e 39 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata col R. decreto 28 giugno 1912, n. 728, e dei decreti Luogotenenziali 12 settembre 1915, n. 1888 e 3 settembre 1916, n. 1164, in tema di tariffe e di condizioni di trasporto delle persone e delle cose e di concessioni speciali per trasporti temporanei di cose, sono sostituite dalle seguenti: 1° Gli aumenti di tariffa di carattere generale sono approvati per legge. 2° Le riduzioni di tariffa di carattere generale sono approvate con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale, udito il Commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il decreto Reale, dopo un anno di esperimento, quando non venga revocato, sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge, continuando intanto ad avere effetto. 3° Le norme e condizioni di applicazione di nuove tariffe per il trasporto delle persone e delle cose; le modificazioni alle condizioni dei trasporti stessi in quanto apportino aggravio al pubblico o diminuzione di introiti; gli aumenti e le riduzioni di tariffa in quanto non abbiano carattere generale sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, su proposta del commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. 4° Sono approvate dal Commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato: a) le modificazioni alle condizioni di trasporto che non importano aggravio per il pubblico ne' diminuzione d'introito; b) le facilitazioni per biglietti a prezzo ridotto in occasione di esposizioni, congressi, pellegrinaggi e simili e per trasporti isolati e per una volta tanto; c) l'adozione di prezzi di concorrenza per trasporti di persone e di cose, per un periodo non superiore ai tre mesi, salvo a seguire, per periodi di maggior durata, la procedura di cui al precedente punto 3; d) le aggiunte e modificazioni alle condizioni di trasporto delle merci pericolose e nocive di cui l'allegato 7 alle tariffe sia per ragioni di sicurezza dell'esercizio, sia per meglio garantire l'incolumita' delle merci od anche per mitigare talune restrizioni che non fossero piu' giustificate, sentita ove occorra, la Commissione per gli esplosivi presso il Ministero degli interni; e) le modificazioni alle condizioni di servizio nelle stazioni marittime, lacuali e fluviali di cui l'allegato 6 alle tariffe: l'abilitazione al servizio di scalo marittimo, lacuale e fluviale e i compensi relativi, ove ricorrano, per le prestazioni straordinarie non previste dalle condizioni e tariffe, ed infine la disabilitazione dal servizio di scalo marittimo; f) le riduzioni dipendenti da concessioni speciali della durata non superiore ad un anno, per trasporti temporanei, riguardanti determinate quantita' di merci o determinate provenienze e destinazioni, che danno luogo a contratti con gli speditori; o previ accordi col Ministero delle finanze, le riduzioni dipendenti da concessioni speciali per la durata superiore ad un anno o da rinnovazione, per qualsiasi durata; g) le modificazioni formali alle lettere di vettura e le variazioni nel prezzo di vendita al pubblico.

44

Il Regio Decreto 10 settembre 1923, n. 2641, come modificato dal Regio D.L. 9 dicembre 1935, n. 2109, convertito senza modificazioni dalla L. 28 maggio 1936, n. 1142, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " 1° Gli aumenti di tariffa di carattere generale sono approvati per legge. 2° Le riduzioni di tariffa di carattere generale sono approvate con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale, udito il Commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il decreto Reale, dopo un anno di esperimento, quando non venga revocato, sara' presentato al Parlamento per essere convertito in legge, continuando intanto ad avere effetto. 3° Le norme e condizioni di applicazione di nuove tariffe per il trasporto delle persone e delle cose; le modificazioni alle condizioni dei trasporti stessi in quanto apportino aggravio al pubblico o diminuzione di introiti; gli aumenti e le riduzioni di tariffa in quanto non abbiano carattere generale sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, su proposta del commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. 4° Sono approvate dal Commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato: a) le modificazioni alle condizioni di trasporto che non importano aggravio per il pubblico ne' diminuzione d'introito; b) le facilitazioni per biglietti a prezzo ridotto in occasione di esposizioni, congressi, pellegrinaggi e simili e per trasporti isolati e per una volta tanto; d) le aggiunte e modificazioni alle condizioni di trasporto delle merci pericolose e nocive di cui l'allegato 7 alle tariffe sia per ragioni di sicurezza dell'esercizio, sia per meglio garantire l'incolumita' delle merci od anche per mitigare talune restrizioni che non fossero piu' giustificate, sentita ove occorra, la Commissione per gli esplosivi presso il Ministero degli interni; e) le modificazioni alle condizioni di servizio nelle stazioni marittime, lacuali e fluviali di cui l'allegato 6 alle tariffe: l'abilitazione al servizio di scalo marittimo, lacuale e fluviale e i compensi relativi, ove ricorrano, per le prestazioni straordinarie non previste dalle condizioni e tariffe, ed infine la disabilitazione dal servizio di scalo marittimo; g) le modificazioni formali alle lettere di vettura e le variazioni nel prezzo di vendita al pubblico.

Testo in vigore dal 12 settembre 1945 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 settembre 1945

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1936 al 12 settembre 1945. 72 parole tolte, 60 parole aggiunte in 4 capoversi.

d) tolto: approva i progetti di aggiunto: approvare i progetti per lavori sulle linee e dipendenze tolto: di importo non superiore alle L. 200, aggiunto: e per provviste d'importo non superiore a L. 2.000.000 nonche' le tolto: provviste aggiunto: proposte per vendite di materiali fino allo stesso limite;

f) tolto: di approvare i contratti ad asta pubblica tolto: e licitazione privata d'importo aggiunto: ed a licitazione privata fino a L. tolto: 200, aggiunto: 2.000.000 e quelli a trattativa privata tolto: di importo fino a L. tolto: 50,000 ed eccedenti le competenze dei capi compartimento; Le attribuzioni ed i poteri relativi alla gestione dei mutui a favore delle Cooperative edilizie ferroviarie, devoluti al Commissario straordinario col R. decreto 18 marzo 1923, n. 641, sono restituiti al direttore generale; aggiunto: 500.000;

h) tolto: autorizza liti attive e approva transazioni, aggiunto: autorizzare liti attive ed approvare transazioni quando il valore dell'oggetto controverso o transatto non superi tolto: le lire 75,000 aggiunto: L. 500.000.

aggiunto: La competenza dei capi servizio, dei capi compartimento e degli altri organi inferiori dell'Amministrazione ferroviaria e' determinata con decreto del Ministro per i trasporti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art10 · fonte del testo