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[1]Spetta al direttore generale:

  • a)ordinare le spese nei limiti del bilancio approvato e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;
  • b)dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione;
  • c)rappresentare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a tutti gli effetti giuridici verso i terzi, salvo la disposizione dell'art. 12, n. 1, e dell'art. 872 del Codice di commercio;
  • d)approvare, in linea tecnica e finanziaria, progetti di lavori di importo non superiore a lire cinquantamila e non richiedenti espropriazioni;
  • e)autorizzare la esecuzione dei lavori, delle provviste e delle spese cui si riferiscono le assegnazioni approvate dal Consiglio d'amministrazione;
  • f)approvare i contratti per lavori e provviste ad asta pubblica e licitazione privata fino a lire ventimila e per lavori e provviste a trattativa privata fino a lire cinquemila;
  • g)approvare la esecuzione dei lavori in economia ed a cottimo compresi nelle assegnazioni;
  • h)autorizzare liti attive e approvare transazioni, quando il valore dell'oggetto controverso non superi le lire diecimila, previo il parere dell'avvocatura erariale quando si tratti di transazioni in cause relative ad immobili patrimoniali e il valore della causa superi la competenza pretoriale;
  • i)approvare corse a prezzo ridotto e la concessione di facilitazioni per treni in occasione di feste, fiere, e simili;
  • l)approvare le proposte per il conferimento di premi speciali, e le gratificazioni ed i sussidi al personale, che non raggiungano la competenza del Consiglio d'amministrazione a termini del regolamento per la esecuzione della presente legge;
  • m)autorizzare, nei casi d'urgenza, l'incominciamento dei lavori e delle provviste gia' deliberate dal Consiglio d'amministrazione, anche in pendenza dell'approvazione e registrazione dei relativi contratti; e prendere altri provvedimenti necessari per garantire la continuita' e sicurezza dell'esercizio, salvo a chiedere la sanzione del Consiglio d'amministrazione nella prima adunanza;
  • n)ordinare quant'altro sia necessario per i bisogni della azienda e non richieda l'intervento ne' del Consiglio d'amministrazione, ne' del ministro dei lavori pubblici.

[2]Il direttore generale informa, nei termini stabiliti dal regolamento, il ministro ed il Consiglio d'amministrazione degli atti piu' importanti, e da' notizia sommaria degli altri compiuti in dipendenza delle sue attribuzioni e facolta'.

[3]Su conforme parere del Consiglio d'amministrazione, e coll'approvazione del ministro, potranno essere dal direttore generale delegate temporaneamente alcune delle sue facolta' ad altri funzionari dipendenti.

[4]Il direttore generale potra', con parere favorevole del Consiglio, proporre al ministro taluni funzionari, in numero non maggiore di quattro, che abbiano incarico di presiedere all'azione di parecchi servizi col titolo di direttori aggiunti, e fra essi potranno essere designati uno o due che abbiano ad assumere le veci del direttore generale in caso di assenza od impedimento.

Testo in vigore dal 12 luglio 1907 al 13 luglio 1909

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1907-07-07;429~art10 · fonte del testo