Art. 10
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[1]Spetta al direttore generale:
- a)ordinare le spese nei limiti del bilancio approvato e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;
- b)dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- c)rappresentare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a tutti gli effetti giuridici verso i terzi, nelle cause di competenza delle magistrature giudiziarie ed amministrative residenti in Roma, salvo la disposizione dell'articolo 872 del codice di commercio;
[2]((d) approva i progetti di lavori sulle linee e dipendenze di importo non superiore alle L. 200,000 nonche' le provviste fino allo stesso limite));25
- e)autorizzare la esecuzione dei lavori, delle provviste e delle spese cui si riferiscono le assegnazioni approvate dal Consiglio di amministrazione;
[3]((f) approva i contratti ad asta pubblica ed a licitazione privata di importo fino a L. 100.000 e quelli a trattativa privata di importo fino a L. 40.000));25
- g)approvare la esecuzione dei lavori in economia ed a cottimo compresi nelle assegnazioni;
[4]((h) autorizza liti attive e approva transazioni, quando il valore dell'oggetto controverso o transatto non superi le lire 75,000)).(25
- i)approvare corse a prezzo ridotto e la concessione di facilitazioni per treni in occasione di feste, fiere e simili;
- l)approvare gli aumenti normali di stipendio e paga del personale;
- m)approvare le proposte per il conferimento di premi speciali, e le gratificazioni ed i sussidi al personale, che non raggiungano la competenza del Consiglio d'amministrazione a termini del regolamento per la esecuzione della presente legge;
- n)autorizzare nei cari d'urgenza l'incominciamento dei lavori e delle provviste, gia' deliberati dal Consiglio d'amministrazione anche in pendenza dell'approvazione dei relativi contratti;
- o)prendere provvedimenti di urgenza nell'interesse della continuita' e sicurezza dell'esercizio o nell'interesse del traffico, salvo a chiedere la sanzione del Consiglio di amministrazione nella prima, adunanza;
- p)ordinare quant'altro sia necessario per i bisogni della azienda e non richieda l'intervento ne' del Consiglio d'amministrazione, ne' del ministro dei lavori pubblici.
[5]Il direttore generale informa, nei termini stabiliti dal regolamento, il ministro ed il Consiglio d'amministrazione degli atti piu' importanti, e da' notizia sommaria degli altri compiuti in dipendenza delle sue attribuzioni e facolta'.
[6]Su conforme parere del Consiglio d'amministrazione, e coll'approvazione del ministro, potranno essere dal direttore generale delegate temporaneamente alcune delle sue facolta' ad altri funzionari dipendenti.
[7]Il direttore generale, con parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, proporra' al ministro due funzionari col titolo di vice direttore generale, che abbiano a coadiuvarlo secondo norme approvate dal Consiglio o a sostituirlo nei casi di assenza od impedimento secondo l'ordine di precedenza da stabilirsi dal Consiglio stesso. I vice direttori generali sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei ministri.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 aprile 1921, n. 368
25La L. 7 aprile 1921, n. 368, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le modificazioni agli articoli 6, 10, 29 e 31 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sancite con l'art. 8 della presente legge, avranno vigore soltanto per un biennio".
Testo in vigore dal 28 aprile 1921 al 19 dicembre 1923
